Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34240 - pubb. 06/02/2026
Concordato preventivo: le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione e i fatti anteriori
Cassazione civile, sez. I, 17 Dicembre 2025, n. 32878. Pres. Terrusi. Est. Dongiacomo.
CONCORDATO PREVENTIVO - Valutazione in sede di omologa - Informazioni derivanti dalla proposta e dalla attestazione - Scopo - Accadimenti anteriori al deposito della domanda - Fattispecie
In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio di voto sulla convenienza economica rispetto al fallimento, devono riguardare, non solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori che hanno determinato la consistenza del patrimonio del proponente nelle sue componenti del passivo e in quelle dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori; in particolare, la relazione ex art 160, comma 2, l.fall., deve contenere le valutazioni sulla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione al fine di consentire ai creditori di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, sicché l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbe indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura. (Fattispecie in tema di diniego di omologazione per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.fall., a fronte dell'opposizione del fisco e richiesta di cram down da parte del debitore). (massima ufficiale)
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