Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34238 - pubb. 06/02/2026
Ammortamento alla francese e indeterminatezza del regime finanziario applicato
Tribunale Avezzano, 19 Gennaio 2026. Est. Perri.
Ammortamento alla francese – Regime finanziario – Indeterminatezza – Interessi – Criterio di calcolo – Molteplicità delle metodologie – Art. 117 TUB – Applicazione dei tassi BOT
La mancata indicazione nel contratto di mutuo del regime di capitalizzazione composta e del criterio di ammortamento adottato comporta l’indeterminatezza del regime finanziario applicato, non essendo sufficiente la sola indicazione di tasso, capitale e durata a rendere univoco il metodo di calcolo degli interessi.
La diversa combinazione di tasso, capitale e tempo può condurre a metodologie di calcolo degli interessi differenti, con effetti economici diversi, sicché, in assenza di un’espressa pattuizione, il regime finanziario non può ritenersi implicitamente determinato.
In caso di indeterminatezza della clausola sugli interessi per omessa indicazione del regime finanziario, trova applicazione l’art. 117, comma 7, TUB, con ricalcolo del piano di ammortamento secondo i tassi BOT. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale




