Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34231 - pubb. 05/02/2026
Concordato semplificato – Reclamo avverso l’omologazione e litisconsorzio necessario con ausiliario e commissario liquidatore
Cassazione civile, sez. I, 16 Gennaio 2026, n. 881. Pres. Terrusi. Est. Amatore.
Concordato semplificato – Reclamo – Contraddittori necessari – Ausiliario e commissario liquidatore – Natura – Organi ausiliari del giudice
Integrazione del contraddittorio – Ordine improduttivo di effetti
Nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di omologazione del concordato semplificato non rivestono la qualità di contraddittori necessari né l’ausiliario nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione.
L’ausiliario e il commissario liquidatore nel concordato semplificato sono, infatti, organi ausiliari del tribunale, titolari di funzioni di vigilanza e informazione, ma non parti in senso sostanziale del giudizio di omologazione e delle relative impugnazioni.
L’ordine di integrazione del contraddittorio fondato sull’erroneo presupposto della sussistenza di un litisconsorzio necessario è improduttivo di effetti e la sua inosservanza non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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