L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34197 - pubb. 29/01/2026

Questioni in tema di riparto nell’esecuzione: i creditori ipotecari di pari grado e le spese liquidate all’esito del rigetto delle opposizioni

Tribunale Roma, 13 Gennaio 2026. Est. D'Ambrosio.


Esecuzione immobiliare – Riparto proporzionale – Pluralità creditori ipotecari medesimo grado


Esecuzione immobiliare – Spese in prededuzione – Opposizione – Spese liquidate a favore dei creditori costituiti – Prededucibilità



In caso di presentazione contemporanea di iscrizione ipotecaria, non essendovi grado o preferenza tra i vari creditori, a norma degli articoli 2853 e 2854 c.c. all’esito dell’esecuzione immobiliare si impone la proporzionalità nel riparto, come avviene tra i creditori chirografari.


All’esito del rigetto delle opposizioni proposte dal debitore esecutato a norma degli articoli 615 e 617 c.c., le spese legali liquidate a favore dei creditori costituiti vanno riconosciute in prededuzione a norma dell’art. 2770 c.c. quando al rigetto dell’opposizione consegua l’evidente effetto di rendere possibile il prosieguo della procedura e, di conseguenza, il soddisfacimento, anche solo potenziale, delle rispettive ragioni di credito. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Francesco Mainetti


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