Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34181 - pubb. 27/01/2026
Diritto alla consegna dei documenti ex art. 119 c.4 T.U.B.: nuove questioni
Appello Torino, 15 Dicembre 2025. Pres., est. Ratti.
Diritto alla consegna dei documenti – Indirizzo pec centrale della banca – Associazioni a tutela dei consumatori
Diritto alla consegna dei documenti – Documenti già inviati – Ammissibilità – Dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto
La richiesta di consegna della documentazione ex art. 119 c.4 T.U.B. può essere trasmessa indifferentemente all’indirizzo pec centrale della banca o a quello della filiale titolare del rapporto; e ciò anche se l’istanza sia stata inoltrata da un’associazione a tutela dei consumatori, cui il cliente ha conferito apposito mandato.
Il diritto alla consegna della documentazione ex art. 119 c. 4 T.U.B. è un diritto potestativo autonomo e incondizionato, espressivo del generale dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto; pertanto, esso sussiste anche se i documenti oggetto dell’istanza sono già stati inviati al cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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