Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34028 - pubb. 13/12/2025

Sulla prescrizione del credito dell’attestatore del piano di risanamento ex art. 67 l.f.

Tribunale Lecce, 14 Novembre 2025. Pres. Perrone. Est. Cantelli.


Attestazione del piano di risanamento – Insorgenza del credito e prescrizione


Inserimento del credito nel concordato preventivo – Natura non ricognitiva


Valore dell’elenco dei creditori – Assenza di effetti accertativi



Il credito del professionista incaricato dell’attestazione del piano di risanamento sorge al momento della redazione dell’attestazione; in mancanza di atti interruttivi, è prescritto se la domanda di insinuazione interviene oltre il termine di legge.


L’inserimento di un credito nell’elenco allegato alla domanda di concordato preventivo ha funzione meramente informativa e non costituisce ricognizione di debito opponibile al fallimento.


L’elenco dei creditori previsto dall’art. 161 l.f. non ha valore confessorio nel successivo fallimento, poiché non integra dichiarazione riconducibile ai medesimi soggetti che assumono la qualità di parte nella procedura concorsuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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