Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34023 - pubb. 13/12/2025
Concordato preventivo: misure protettive atipiche e divieto di ampliamento oltre quanto già previsto dagli artt. 54, 55 e 94-bis CCI
Tribunale Brescia, 29 Settembre 2025. Est. Pernigotto.
Misure protettive atipiche – Limiti – Rispetto dell’art. 24 Cost.
Contratti essenziali – Operatività automatica dei divieti dell’art. 94-bis CCII
Rapporti bancari – Regime delle compensazioni – Applicazione dell’art. 155 CCII
Non possono essere concesse misure protettive atipiche che vietino ai creditori di proporre azioni monitorie o ricorsi per liquidazione giudiziale, poiché tali divieti limiterebbero il diritto costituzionale di accesso alla tutela giurisdizionale.
Il divieto di risoluzione dei contratti essenziali opera automaticamente in presenza delle misure protettive tipiche, senza necessità di ulteriori provvedimenti cautelari.
Il regime delle compensazioni nei confronti degli istituti di credito è compiutamente disciplinato dall’art. 155 CCII, sicché non è ammissibile una misura protettiva atipica che riproduca o ampli tale disciplina. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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