Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34022 - pubb. 12/12/2025

Il Tribunale di Milano sulla ammissione al passivo del credito da sanzioni amministrative

Tribunale Milano, 20 Ottobre 2025. Pres. De Simone. Est. Pipicelli.


Crediti da sanzioni amministrative – Sorgere del credito – Rilevanza dell’illecito e non del provvedimento


Crediti da sanzioni amministrative – Opponibilità alla massa – Irrilevanza della notifica del provvedimento


Liquidazione giudiziale – Ammissione al passivo – Sanzioni amministrative – Mancata impugnazione in sede amministrativa


Prededuzione – Crediti da sanzioni amministrative – Illecito anteriore alla procedura


Privilegio ex artt. 1023–1024 cod. nav. – Domanda tardiva – Mutatio libelli



Il fatto costitutivo dei crediti derivanti da sanzioni amministrative irrogate da autorità pubbliche non coincide con il provvedimento sanzionatorio ma con l’illecito originario, sicché il credito sorge al momento della violazione e può essere insinuato anche prima dell’adozione della sanzione.


Ai fini dell’ammissione allo stato passivo, la notifica del provvedimento sanzionatorio non è elemento costitutivo del credito né condizione della sua opponibilità, essendo sufficiente l’avvio del procedimento amministrativo accertativo della violazione.


In mancanza di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori da parte della Curatela nelle competenti sedi amministrative, le sanzioni devono ritenersi pienamente efficaci e il credito va ammesso integralmente.


Il credito derivante da sanzioni amministrative riferite a condotte antecedenti alla procedura non è prededucibile, mancando un collegamento funzionale con gli scopi della liquidazione giudiziale.


La richiesta di privilegio navale formulata solo nelle osservazioni e non contenuta nella domanda di insinuazione integra mutatio libelli ed è inammissibile, oltre a difettare della necessaria specificazione dei beni su cui far valere il privilegio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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