Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34021 - pubb. 12/12/2025

Liquidazione controllata e compenso del liquidatore nelle procedure prive di attivo

Tribunale Milano, 07 Settembre 2025. Est. Pipicelli.


Liquidazione controllata senza attivo – Compenso del liquidatore – Impossibilità di porlo a carico dell’Erario – Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sull’art. 146 TUSG



È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 146 TUSG nella parte in cui non prevede che le spese e gli onorari del liquidatore della liquidazione controllata siano anticipati dall’Erario.


[Il giudice, dopo avere approvato il rendiconto, ha rilevato quanto in appresso.
L’art. 146 TUSG (DPR 115/2002), anche nella versione risultante dall’intervento additivo della Corte costituzionale n. 174/2006, non include tra le spese anticipate dall’Erario i compensi del liquidatore della liquidazione controllata e la citata pronuncia del 2006 riguarda solo il curatore del fallimento (oggi liquidazione giudiziale), considerato «ausiliare della giustizia» e non «ausiliare del giudice».
Il liquidatore della liquidazione controllata non può essere equiparato automaticamente al curatore ai fini dell’applicazione dell’art. 146 TUSG, trattandosi di norma eccezionale, insuscettibile di analogia perché incide sulla spesa pubblica (art. 81 Cost.).
L’intervento della Corte cost. n. 121/2024 (sui costi prenotati a debito per il difensore della procedura) non è dunque applicabile al caso di specie poiché riguarda l’attestazione di incapienza per l’azione autorizzata dal giudice e non la remunerazione del liquidatore.
Liquidazione controllata e liquidazione giudiziale:
– sono procedure fortemente omogenee nella struttura, finalità e funzionamento;
– in entrambe vi è spossessamento del debitore, concorso dei creditori, formazione dello stato passivo, liquidazione dell’attivo e finalità esdebitatoria.
– nella liquidazione controllata, il liquidatore è un professionista iscritto negli elenchi pubblici, come il curatore;
– la sua attività è assimilabile a quella del curatore, talvolta anche più gravosa (es. redazione diretta dello stato passivo ex art. 273 CCII);
– negare la liquidazione del compenso nelle procedure incapienti determina un ingiustificato vulnus al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e al diritto alla retribuzione proporzionata (art. 36 Cost.).
Il quadro normativo attuale, pertanto, è irragionevole, determina una discriminazione tra liquidatore della liquidazione controllata e curatore della liquidazione giudiziale e lascia il liquidatore come unico soggetto non remunerato nelle procedure prive di attivo.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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