Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34012 - pubb. 11/12/2025

Concordato semplificato prenotativo: il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 25-sexies, co. 1, CCII riguarda anche il deposito della proposta e del piano?

Appello Genova, 30 Ottobre 2025. Pres. Silvestri. Est. Traverso.


Concordato semplificato – Domanda con riserva – Termine decadenziale dei 60 giorni


Art. 44 CCII – Decorrenza del termine per il deposito della proposta


Interpretazione letterale – Prevalenza sul contenuto della Relazione governativa


Procedure concorsuali – Funzione del giudice d’appello – Rimessione degli atti al Tribunale



Nel concordato semplificato prenotativo, il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 25-sexies, co. 1, CCII riguarda esclusivamente la presentazione della domanda, non anche il deposito della proposta e del piano.


Il termine fissato ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. a), CCII decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese e può estendersi da trenta a sessanta giorni, con possibile proroga fino ad ulteriori sessanta giorni, senza alcun vincolo derivante dal termine di cui all’art. 25-sexies CCII.


La Relazione illustrativa al correttivo non costituisce parametro vincolante di interpretazione e non può contraddire il tenore letterale della norma, né introdurre limiti non previsti dal testo legislativo.


In caso di accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato, la Corte d’Appello deve rimettere gli atti al Tribunale, non potendo decidere nel merito sull’ammissione alla procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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