Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33794 - pubb. 30/10/2025

Squilibrio effettivo tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e sua riconducibilità a scelte comuni di conduzione della vita familiare

Cassazione civile, sez. I, 19 Dicembre 2023, n. 35434. Pres. Genovese. Est. Iofrida.


Assegno divorzile – Funzione compensativo-perequativa – Squilibrio effettivo tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e sua riconducibilità a scelte comuni di conduzione della vita familiare – Accertamento anche mediante presunzioni



L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. (massima ufficiale)