Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32805 - pubb. 13/03/2025

È incostituzionale l’art. 2641 co. 2 c.c. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato

Corte Costituzionale, 04 Febbraio 2025, n. 7. Pres. Amoroso. Est. Viganò.


Confisca – Confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato – Violazione del principio, anche sovranazionale, di proporzionalità della risposta sanzionatoria – Illegittimità costituzionale in parte qua


Confisca – Illegittimità costituzionale della confisca obbligatoria per equivalente dei beni utilizzati per commettere il reato – Necessaria estensione alla confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato – Illegittimità costituzionale consequenziale parziale



omissis


per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE


1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;


2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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