Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32786 - pubb. 11/03/2025

Omologazione di concordato minore con cram down in presenza di preponderante credito dell'Agenzia delle Entrate

Tribunale Genova, 13 Febbraio 2025. Est. Spera.


Concordato minore - Cram Down - Fattispecie



Il Tribunale di Genova ha omologato il concordato minore presentato da un debitore sovraindebitato, nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, creditore di maggioranza. La decisione si è basata sull’art. 80, comma 3, CCII, che consente l’omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria, purché la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione controllata.


Il debitore, socio illimitatamente responsabile di una società fallita, aveva accumulato un’esposizione debitoria di circa 1,08 milioni di euro, di cui circa 950.000 euro verso l’Agenzia delle Entrate. La proposta prevedeva il pagamento di 21.879 euro, grazie alla disponibilità liquida del debitore e alla finanza esterna apportata dal coniuge. L’amministrazione finanziaria, titolare della maggioranza dei crediti, aveva espresso voto contrario, rendendo necessario il controllo giudiziale della convenienza della proposta.


Il Tribunale ha ritenuto che la proposta fosse più vantaggiosa rispetto alla liquidazione controllata, che avrebbe garantito ai creditori una somma inferiore, pari a circa 20.661 euro, con tempi di realizzo più lunghi e maggiore incertezza. Inoltre, il piano proposto risultava fattibile, in quanto basato su somme immediatamente disponibili e su un’esecuzione più semplice rispetto alla liquidazione.


Di conseguenza, il Tribunale ha omologato il concordato minore, ritenendo che l’opposizione dell’amministrazione finanziaria non fosse giustificata e che il cram down fiscale previsto dall’art. 80 CCII fosse applicabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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