L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32633 - pubb. 12/02/2025
Clausola compromissoria per relationem ad altro negozio o documento
Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Giugno 2024, n. 15861. Pres. D'Ascola. Est. Pagetta.
ARBITRATO ESTERO - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Forma scritta del consenso dei contraenti - Clausola compromissoria "per relationem" ad altro negozio o documento - Validità - Condizioni - Fondamento
Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dell'art. 808 c.p.c., nel cd. arbitrato estero può deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione di cause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in forma scritta "ad substantiam", che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale; per le clausole compromissorie "per relationem" - e, cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto faccia riferimento - il predetto requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione. (massima ufficiale)
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