Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32617 - pubb. 07/02/2025
La condizione di procedibilità di cui all’art. 15, comma 9, l. fall., non può essere allegata per la prima volta in sede di reclamo alla dichiarazione di fallimento
Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2025, n. 2223. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.
Fallimento – Dichiarazione – Condizione di procedibilità ex art. 15, co. 9, L.F. – Giudizio di reclamo – Preclusione
Non si può allegare in appello il venir meno della condizione di procedibilità di cui all’art. 15, comma 9, l. fall., ancorché si verta in tema di fatti verificatisi prima della dichiarazione di fallimento.
La Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La condizione di cui all’art. 15, nono comma l. fall. (debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro) va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare; ne consegue che non sono rilevanti documenti (nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall.) con cui provare il venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché for- mati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
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Oggetto del giudizio
Debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dellistruttoria prefallimentare - ∙ Accertamento di altri debiti verso terzi
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Istruttoria e oneri probatori
Onere della prova - ∙ Preclusioni al reclamante che non ha partecipato al giudizio di primo grado
- ∙ Preclusioni probatorie
Testo Integrale