Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32606 - pubb. 05/02/2025
Tribunale di Modena: demandato ai creditori il giudizio sul trattamento dei prelazionari e sulla moratoria nella procedura del consumatore
Tribunale Modena, 27 Dicembre 2024. Est. Bianconi.
Procedura del consumatore ex art. 67 CCII – Trattamento dei crediti assistiti da pegno, privilegio o ipoteca – Moratoria ultrannuale – Questione di ammissibilità – Esclusione – Valutazione di convenienza demandata ai creditori – Sussistenza
Malgrado l’ordito normativo relativo alla procedura del consumatore ex art. 67 CCII non chiarisca in modo inequivoco e lineare quali siano gli aspetti sicuramente riconducibili a profili di ammissibilità (come tali sindacabili dal Giudice), rispetto a quelli demandati alla valutazione di convenienza dei creditori (art. 70, comma 7), è ragionevole ritenere che siano riservati al giudizio di detti creditori sia la fattibilità del piano (quantomeno quella che non trasmodi in evidente implausibilità), sia gran parte delle regole che guidano il confezionamento del piano del consumatore, come il c.d. trattamento minimo dei prelazionari e la moratoria, ex art. 67 co. 4, sulla scorta delle recenti Cass. 4622/2024 e 34150/2024, rimanendo fermo che il giudizio di meritevolezza del debitore resta affidato al Giudice integrando esso un presupposto di ammissibilità. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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