Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32563 - pubb. 28/01/2025

L’esame della domanda tardiva nella LCA

Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 2024, n. 17497. Pres. Cristiano. Est. Amatore.


Liquidazione coatta amministrativa – Domanda tardiva – Esame – Modalità



Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa aperte in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, la domanda tardiva deve essere indirizzata al commissario liquidatore e da questi valutata nell’ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del Tribunale, ma deve comunque essere decisa in udienza da un giudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall. (necessariamente nei limiti di compatibilità, per quanto ciò non sia espressamente previsto), con decreto impugnabile ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (v. Cass. 14329/2019). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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