Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32446 - pubb. 08/01/2025
L’applicazione dell’art. 1304 c.c. alla transazione tra condebitori solidali presuppone che il rapporto di solidarietà sia noto al creditore
Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 2024, n. 33736. Pres. Terrusi. Est. Fidanzia.
Fallimento – Estensione alla società di fatto occulta – Transazione e applicazione dell’art. 1304 c.c.
Allorquando venga stipulata una transazione tra il creditore e uno dei condebitori solidali, presupposto per l'applicazione dell'art. 1304 c.c. non è solo l'esistenza di un rapporto di solidarietà sul lato passivo, ma anche che tale rapporto di solidarietà (che può discendere, come nel caso di specie, dall'esistenza di una società di fatto tra i debitori) non sia occulto e sia stato palesato al creditore prima della transazione.
L'esigenza di certezza dei rapporti giuridici nonché di tutela della buona fede contrattuale impone, infatti, che il creditore abbia piena conoscenza dell'identità della propria controparte contrattuale, elemento che rileva non solo, in generale, ai fini della trasparenza e correttezza delle relazioni contrattuali, ma anche della verifica dell'affidabilità di quella medesima controparte, trattandosi di profilo idoneo ad influire sulla valutazione della convenienza della stessa operazione negoziale.
[Nel caso di specie non è controverso che, al momento della transazione stipulata tra la società fallita e quella di fatto, occulta, alla quale il fallimento è stato esteso, il rapporto di solidarietà esistente tra le due società fossero occulti, essendosi palesati soltanto successivamente con la dichiarazione di fallimento in estensione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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