Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32424 - pubb. 24/12/2024

Incompatibilità del giudice delegato e diritto al giusto processo

Cassazione civile, sez. I, 10 Dicembre 2024, n. 31729. Pres. Cristiano. Est. Fidanzia.


Opposizione allo stato passivo – Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere l’opposizione allo stato passivo – Fattispecie – Violazione del giusto processo



Con questa interessante decisione, la Corte di cassazione, dopo aver ribadito il principio per secondo il quale:
“L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento”,


Ha tuttavia ravvisato, nel caso sottoposto al suo giudizio, una violazione del giusto processo ed affermato che:
“Tale principio, tuttavia, presuppone che la parte sia stata posta in condizione di potersi avvalere tempestivamente dello strumento della ricusazione; quando invece questa possibilità le sia stata preclusa perché, come accaduto nella specie, non le è stata data preventiva comunicazione dei nominativi dei componenti del collegio giudicante, dei quali è venuta a conoscenza solo dopo l’emissione del provvedimento decisorio, il rimedio è proprio quello di far valere la nullità di detto provvedimento (cfr. Cass. nn. 9460/2023, 25251/2024), per violazione del principio del “giusto processo” espresso dall’art. 111 Cost., comma 2, Cost. che trova il suo fondamento nell’art. 6, par. 1 CEDU.


[Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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