Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32400 - pubb. 18/12/2024

Convalida di sfratto per morosità nell'affitto di ramo d'azienda: applicabilità del procedimento speciale e rilascio immediato

Tribunale Napoli, 13 Dicembre 2024. Est. Pizzi.


Azienda – Affitto – Sfratto per morosità – Rito locatizio



Il procedimento speciale di convalida di sfratto per morosità è applicabile al contratto di affitto di ramo d'azienda comprendente beni immobili.


In caso di opposizione dell'intimato, il giudice deve emettere ordinanza di rilascio immediato ex art. 665 c.p.c., senza fissazione di termine minimo, e disporre il mutamento del rito con prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. (1) (Fabio Nobili e Francesco Spina) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Fabio Nobili e Francesco Spina


(1) Il provvedimento del Tribunale di Napoli del 13.12.2024 rappresenta un'importante applicazione pratica dei principi recentemente affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024. Il giudice napoletano, facendo esplicito riferimento a tale pronuncia, ha confermato l'applicabilità del procedimento speciale di convalida di sfratto per morosità anche ai contratti di affitto di ramo d'azienda che comprendono beni immobili. L'ordinanza del Tribunale di Napoli si distingue per aver disposto il rilascio immediato del ramo d'azienda e dell'immobile in cui è utilizzato, senza fissazione di un termine minimo. Il giudice ha motivato tale decisione sottolineando che il provvedimento di rilascio di azienda o ramo d'azienda per morosità non è soggetto alle disposizioni dell'art. 56 della L. 392/1978 sulla determinazione della data di esecuzione, trattandosi di normativa applicabile solo al rilascio di immobili urbani concessi in locazione. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che, a seguito dell'opposizione dell'intimato, il procedimento speciale si trasforma in un giudizio di cognizione ordinaria. In questo contesto, il giudice ha correttamente emesso l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, esecutiva e non impugnabile, rilevando che l'opposizione non era fondata su prova scritta idonea e che non sussistevano gravi motivi contrari al rilascio, dato il notevole ammontare della morosità contestata. Questa decisione del Tribunale di Napoli dimostra come la giurisprudenza di merito stia prontamente recependo e applicando i principi enunciati dalla Cassazione, adattandoli alle specificità dei casi concreti. (Fabio Nobili e Francesco Spina) (riproduzione riservata)


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