Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32393 - pubb. 17/12/2024

Effetto esdebitatorio del concordato preventivo nei confronti dei garanti e soci illimitatamente responsabili

Tribunale Pistoia, 12 Giugno 2024. Est. Marini.


Concordato preventivo - Società - Soci illimitatamente responsabili - Fideiussione



Il concordato della società, salvo patto contrario, ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione.


Il primo comma dell’art. 184 Legge Fall. (analogamente all’attuale art. 117 CCII), nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali. (1) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



(1) La sentenza del Tribunale di Pistoia 12.06.2024, n. 529 affronta il tema dell’efficacia dell’esdebitazione del concordato preventivo con riguardo al socio illimitatamente responsabile che rivesta al contempo anche la qualità di garante della società debitrice principale, disciplinato dall’art. 184 Legge Fall. ed oggi dall’art. 117 Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
Facendo richiamo della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte che si è occupata della questione (Cass. 24.08.1989, n. 3749 e Cass. 16.02.2015, n. 3022), il Tribunale di Pistoia ritiene, concordemente con tali pronunce, che la norma secondo la quale il concordato della società, salvo patto contrario, ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma dell’art. 184 Legge Fall. (analogamente all’attuale art. 117 CCII), nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.
Riportando le efficaci parole utilizzate dalla Suprema Corte n. 3749/1989 cit., il Tribunale di Pistoia rileva che il creditore può conservare impregiudicati i propri diritti soltanto nei confronti di quel “soggetto al quale il fallimento della società non potrebbe estendersi, poiché il socio che fallisce per effetto del fallimento della società sarebbe tenuto a rispondere dei debiti sociali in quanto fallito; e, in quanto potenziale fallito, beneficia del concordato volto a sostituire una procedura concorsuale all'altra”.
Il Tribunale di Pistoia dunque fa leva sul parallelismo esistente tra fallimento e concordato preventivo, rilevando che tali procedure “per la loro indefettibile natura di procedure concorsuali non tollerano che le garanzie anteriormente rilasciate sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili - realizzando ‘parentesi di escussione particolare’ riservate a specifiche categorie di creditori - possano costituire un argine alla liquidazione concorsuale: di esse la procedura farà tabula rasa riconducendo tutto, senza alcuna distinzione, al concorso dei creditori. A seguito della chiusura del concordato preventivo quindi si è già realizzata l’estinzione della fideiussione prestata [dal socio illimitatamente responsabile] con la conseguenza che lo stesso nulla deve (più) alla creditrice”.
A ciò si può solo aggiungere che tale conclusione si correla con la stessa finalità propria della procedura concordataria così come declinabile nell’ambito delle società con soci illimitatamente responsabili, nel senso che si può consentire al creditore di soddisfarsi su due patrimoni diversi (quelli del socio e della società), ma non due volte sullo stesso patrimonio (del socio come tale e come fideiussore) (cfr. Cass. 1.03.1999, n. 1688). (Michela Mancini e Tommaso Stanghellini) (Riproduzione riservata)


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