Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31954 - pubb. 26/09/2024

Procedura principale di insolvenza in Germania e procedura secondaria di insolvenza in Spagna

Corte Giustizia UE C-765/22 e C-772/22, 18 Aprile 2024. Pres. Lenaerts. Est. Jurimae.


Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Procedura principale di insolvenza in Germania e procedura secondaria di insolvenza in Spagna – Contestazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori presentati dall’amministratore della procedura secondaria di insolvenza – Classificazione dei crediti dei dipendenti – Data da considerare – Trasferimento in Germania di beni situati in Spagna – Composizione del patrimonio di una procedura secondaria di insolvenza – Parametri temporali da prendere in considerazione



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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


1) Gli articoli 7 e 35 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, letti in combinato disposto con il considerando 72 di tale regolamento,
devono essere interpretati nel senso che:
la legge dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza si applica alla sorte dei soli crediti successivi all’apertura di tale procedura, e non alla sorte dei crediti generati tra l’apertura della procedura principale di insolvenza e quella della procedura secondaria di insolvenza.


2) L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 34 del regolamento 2015/848
devono essere interpretati nel senso che:
la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza è costituita unicamente dai beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell’apertura di tale procedura.


3) L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848
deve essere interpretato nel senso che:
l’amministratore della procedura principale di insolvenza può spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza quando sia a conoscenza dell’esistenza, da un lato, di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, riconosciuti da decisioni giudiziarie, e, dall’altro, di un sequestro conservativo di beni disposto da un giudice del lavoro di quest’ultimo Stato membro.


4) L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2015/848
deve essere interpretato nel senso che:
l’amministratore della procedura secondaria di insolvenza può esercitare un’azione revocatoria contro un atto compiuto dall’amministratore della procedura principale di insolvenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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