Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31899 - pubb. 18/09/2024

Il Tribunale di Parma sulla verifica dei presupposti per la cessione dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata

Tribunale Parma, 30 Luglio 2024. Est. Vernizzi.


Composizione negoziata della crisi d'impresa – Cessione dell’azienda – Requisiti – Verifica del tribunale


Il tribunale, in composizione monocratica, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, comma 2, cod. civ, ferma l’applicazione dell'articolo 2112 cod. civ., dopo aver verificato la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori.


Ove la richiesta autorizzazione venga concessa, il tribunale è tenuto a dettare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti, verificato altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.


Detti requisiti possono ritenersi sussistenti ove la cessione dell’azienda:
a) consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività e la maturazione di ulteriori perdite;
b) tenendo conto del significato attribuito all’espressione “miglior soddisfazione dei creditori” nel tradizionale contesto degli artt. 186 bis e 182 quinquies l.f.. ed, oggi, nelle disposizioni di cui agli artt. 84, 94, 99 e 100 CCI, ove la cessione dell’azienda risponda all’interesse del ceto creditorio all’esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale (con la precisazione , efficacemente sottolineata in dottrina trattando della tutela dei creditori nel concordato in continuità, che nella cornice del CCII la continuità non deve necessariamente realizzare nuove risorse tali da consentire di soddisfare il ceto creditorio in misura maggiore rispetto a quella ottenibile con la liquidazione, ma è sufficiente che essa non generi un risultato penalizzante, avuto riguardo al soddisfacimento ricavabile nello scenario liquidatorio concorsuale, alla luce dell’entità del patrimonio monetizzabile);
c) tenendo conto delle finalità della composizione negoziata, in cui assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, risulti funzionale al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario delineata dall’art. 12 CCI. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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