Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31856 - pubb. 11/09/2024

Ritardo del deposito della domanda di insinuazione al passivo di crediti prededucibili

Cassazione civile, sez. I, 09 Luglio 2024, n. 18760. Pres. Cristiano. Est. Terrusi.


DICHIARAZIONI TARDIVE - Insinuazione al passivo di crediti prededucibili - Applicabilità del capo V della l.f. a tutte le insinuazioni - Ritardo del deposito della domanda - Presunzione di colpevolezza - Sussistenza - Ragioni



Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l.fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l.fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato





Testo Integrale