Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31581 - pubb. 02/07/2024
Il Tribunale di Milano sulla risoluzione dell’accordo di ristrutturazione
Tribunale Milano, 04 Aprile 2024. Pres. De Simone. Est. Agnese.
Accordo di ristrutturazione – Inadempimento – Istanza di fallimento – Principi enunciati da Cassazione Sez. Un. n. 4696/2022
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non vi sono dubbi in ordine alla legittimazione del creditore aderente a proporre istanza di fallimento nel caso in cui il credito rinegoziato attraverso l'accordo di ristrutturazione rimanga inadempiuto e nella ricorrenza di una più generale situazione di insolvenza del debitore, potendo l'insolvenza persistere pur dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione anche con riguardo al credito rimasto inadempiuto nella misura falcidiata.
Tale legittimazione, del tutto assimilabile alla legittimazione del creditore a chiedere il fallimento per debiti sorti anche antecedentemente al deposito della domanda di concordato in assenza di preventiva risoluzione del concordato, come affermato nella pronuncia n. 4696/2022 delle Sezioni Unite nella vigenza della legge fallimentare (a differenza di quanto ora previsto all'art. 119, comma 7, CCII che prevede la necessità della previa risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo) non comporta tuttavia l'automatica estensione all'accordo di ristrutturazione del regime della risoluzione previsto in materia di concordato.
Il peculiare regime previsto per la risoluzione del concordato a cui la Suprema Corte aggancia gli effetti sopra ricordati, non è quindi sovrapponibile al regime di risoluzione degli accordi di ristrutturazione, quest'ultimo invero non soggetto al termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento come invece previsto dall'art. 186 l.f.
e disciplinato dalle ordinarie regole civilistiche, e pertanto assoggettabile all'ordinario termine di prescrizione. La risoluzione dell'accordo di ristrutturazione, dunque, in assenza di clausole di risoluzione automatica, è disciplinata dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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