Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31417 - pubb. 18/06/2024
Effetti del fallimento sul rapporto IVA
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Giugno 2024, n. 15819. Pres. Fuochi Tinarelli. Est. Leuzzi.
Fallimento – IVA – Cessazione dell’attività
L’asserzione secondo cui al fallimento non s’accompagnerebbe la cessazione dell’attività d’impresa è in linea di principio confliggente col sistema concorsuale, nel cui quadro l’apertura del fallimento comporta proprio la cessazione dell’attività d’impresa, salvo che il curatore non disponga l’esercizio provvisorio della stessa ex art. 104 L.fall..
Del resto, sul piano fiscale la dichiarazione del curatore (prevista prima dall'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/72 e poi dall'art. 8, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), non a caso definisce il rapporto tributario antecedente alla procedura concorsuale, che funge da spartiacque per le categorie di crediti e di creditori (Cass. n. 8642 del 2009), ed è per questo equiparata alla dichiarazione di cessazione di attività ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile sin da quella data (Cass. n. 27948 del 2009).
Essa, peraltro, nel contempo evita che si verifichi una frattura nella continuità del rapporto Iva dell'imprenditore fallito in relazione alle operazioni che consistano nella liquidazione ai fini dell'estinzione dei debiti (Cass. n. 14620 del 2019; Cass. n. 25897 del 2020; sulla medesima linea anche Corte cost. n. 115 del 1986 e Corte giust. causa C-182/20, BE, DT), propiziando il riporto a nuovo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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