Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31388 - pubb. 12/06/2024

Procuratore Nardecchia sul privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, TUB nella liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCI

Procura Generale della Cassazione, 26 Aprile 2024. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.


41 TUB – Privilegio processuale – Credito fondiario – Liquidazione giudiziale – Applicazione – Liquidazione controllata



Il privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2 TUB è opponibile nel caso di apertura della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale a carico del debitore, mentre non è opponibile in caso di sottoposizione del debitore alle altre procedure concorsuali, in particolare alla liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII.
Il P.M. chiede pertanto che la Corte di cassazione enunci il seguente principio di diritto: "il privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2 TUB è opponibile nel caso di apertura della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale a carico del debitore, mentre non è opponibile in caso di sottoposizione del debitore alle altre procedure concorsuali, in particolare alla liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale