Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31328 - pubb. 04/06/2024

Tribunale di Bari - Ordinanza ex art. 700 c.p.c. di prestare il consenso alla cancellazione di ipoteca giudiziale illegittimamente iscritta

Tribunale Bari, 21 Dicembre 2023. Est. Guaragnella.


Provvedimenti cautelari - Ipoteca giudiziale illegittimamente iscritta - Ordine ad un terzo di prestare il consenso alla cancellazione



È ammissibile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzata ad ottenere la formulazione dell’ordine ad un terzo di prestare il consenso alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale illegittimamente iscritta, atteso che tale domanda ha ad oggetto non già l’ordine di disporre la cancellazione dell’ipoteca, non ammissibile con ordinanza cautelare in ragione del tenore letterale dell’art. 2882 c.c., ma un facere infungibile avanzabile anche in via cautelare, poiché coattivamente eseguibile a mezzo del rimedio di cui all’art. 614 c.p.c.


Le sentenze di separazione o di divorzio costituiscono titoli per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.; tuttavia, l’iscrizione ipotecaria non è rimessa totalmente alla valutazione del creditore, ma è subordinata all’esistenza ed alla permanenza di un pericolo di inadempimento dell’obbligato o di un inadempimento accertato. (Mary Moramarco) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Prof. Avv. Giustino Di Cecco


Testo Integrale