Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31302 - pubb. 29/05/2024

Azione revocatoria fallimentare e azione nei confronti del sub acquirente

Tribunale Roma, 23 Marzo 2024. Est. Bordo.


Azione revocatoria fallimentare – Azione nei confronti del sub acquirente – Oneri probatori



Pur dovendosi riconoscere che la revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale, come è confermato sia dalla norma di collegamento dell'art. 2904 c.c. che da quella speculare dell'art. 66, co. 1 l.f., deve ritenersi che l'art. 67 di tale legge, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano sub acquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti.


La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta azione ove abbiano acquistato in mala fede e subiscono l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo avente causa diretto e loro dante causa.


La relativa azione, sotto il profilo della prova della malafede del sub acquirente, non trovando applicazione l'art. 67 l.f. (ed in particolare la presunzione di cui al comma 1 di tale norma e la correlata inversione dell'onere della prova), resta soggetta alle normali regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art. 2697 c.c.), dare la prova della suddetta mala fede, da individuarsi nella consapevolezza, da parte del sub acquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art. 67 1.f. (cfr. ex multis Cass. civile n. 40862/21). Con l'ulteriore precisazione che laddove ci si trovi dinnanzi ad una sequenza del tipo atto immediato gratuito - atto mediato oneroso, al curatore spetta provare la mala fede del sub acquirente in rapporto all'evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità del primo atto posto in essere dal fallito che è all'origine della catena dei trasferimenti (vedi Cass. civile n. 2772/12). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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