Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8688 - pubb. 25/03/2013

Società con partecipazione pubblica e applicazione alla revoca dei sindaci delle norme di cui all'articolo 2400 c.c.

Tribunale Palermo, 13 Febbraio 2013. Est. Ruvolo.


Collegio sindacale - Nomina e cessazione dei sindaci - Società partecipate da enti pubblici - Applicazione dell'articolo 2400 c.c. - Giusta causa e approvazione del tribunale - Necessità.

Società con partecipazione pubblica - Revoca dei sindaci - Manifestazione di volontà privatistica inerente la qualità di socio.

Collegio sindacale - Nomina fiduciaria degli organi societari demandata al sindaco del comune - Articolo 6, comma 3, della Legge della Regione Sicilia n. 30/2000 - Applicazione ai membri del collegio sindacale nominati dall'ente locale azionista delle società partecipate - Esclusione.



Le disposizioni contenute nell'articolo 2400 c.c. in tema di nomina e di cessazione dall'ufficio dei sindaci sono applicabili anche alle ipotesi di revoca dei sindaci di società partecipate da enti pubblici ai sensi dell'articolo 2449 c.c., con la conseguenza che anche per siffatta revoca, devono ritenersi operanti il limite della giusta causa e della necessità di approvazione da parte del tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'atto di revoca dei sindaci delle società con partecipazione pubblica previsto dall'articolo 2449 c.c. è espressione di una facoltà inerente la qualità di socio e, come tale, è manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 6, comma 3, della Legge della Regione Sicilia n. 30/2000, il quale prevede che le nomine fiduciarie demandate ai sindaci decadono nel momento della cessazione del mandato, non è applicabile alle ipotesi di revoca dei membri del collegio sindacale nominati dall'ente locale che sia azionista della società partecipata. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano


Il testo integrale


(1) Il Tribunale di Palermo è stato adito dalla Società preposta allo svolgimento del servizio di distribuzione del gas metano e di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Palermo, a partecipazione del Comune di Palermo per il 51%, per l’approvazione, tramite decreto, della revoca dei componenti del Collegio Sindacale dell'ente, deliberata in data 30 novembre 2012 e dell’esecutività della nomina dei nuovi, come previsto dal secondo comma dell’art. 2400 c.c.
Secondo la Società, la sussistenza della giusta causa di revoca dei componenti dell'organo sociale sarebbe stata da ricondurre agli effetti prodotti dall'art. 6, comma 3, L.R. 30/2000, in base al quale “le nomine fiduciarie demandate ai sindaci… decadono nel momento della cessazione del mandato”, in quanto i componenti nominati dal precedente Sindaco del Comune di Palermo sarebbero stati carenti del  rapporto fiduciario con il nuovo.
Di contro, i componenti revocati contestavano la fondatezza del ricorso, sollevando un problema di costituzionalità dell’art. 6, comma 3, L.R. 30/2000, per violazione degli artt. 3, 24 e 97, 117 lett. l) Cost.
In particolare, secondo parte resistente, la Legge Regionale non poteva essere applicabile ai collegi sindacali, trattandosi di organi di controllo terzi, i cui componenti non attuano programmi e/o realizzano gli obiettivi definiti dall'organo politico ma svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità. 
I giudici, abbracciando un consolidato orientamento della Cassazione, hanno ritenuto che l’atto di revoca ex art. 2449 c.c. fosse espressione di una facoltà inerente la qualità di socio e, quindi, manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica.
La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possiede, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia ed al Comune non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. 
Da questa impostazione non discende soltanto la giurisdizione del giudice ordinario, ma anche l’applicabilità dell’art. 2400 c.c., il quale prevede la presenza di una giusta causa per procedere con la revoca.
Il Tribunale di Palermo ha ritenuto pertanto che, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma della Regione Sicilia sulla decadenza automatica degli organi nominati fiduciariamente dai Sindaci, dai Presidenti della Provincia e della Regione, portasse ad escludere da tale disposizione i componenti del collegio sindacale, in quanto non legati da un vincolo fiduciario inteso in senso stretto. Maggiormente coerente per ciò che attiene ai collegi sindacali delle società partecipate da enti pubblici locali, si rivela l’art. 50 TUEL, in virtù del quale è legittima la revoca ogniqualvolta la persona nominata non ha garantito una gestione coerente con gli indirizzi di politica amministrativa del Comune di cui il designato costituisce espressione.
Secondo i giudici, il richiamo all’art. 6, comma 3, L.R. 30/2000 non è idoneo ad integrare la giusta causa richiesta dall’art. 2400 c.c.. L’approvazione della revoca tramite decreto da parte del Tribunale, prevista dal secondo comma del citato articolo, non rappresenta, infatti, una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto di volontaria giurisdizione con il quale viene esercitato un controllo circa l'esistenza della giusta causa.
Nel caso di specie, non venendo contestato nessun inadempimento ai loro doveri ai componenti del Collegio Sindacale, il ricorso della Società è stato rigettato.


Testo Integrale