Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29504 - pubb. 19/07/2023

Errata applicazione della clausola simul stabunt simul cadent e limiti al sindacato della Corte di Appello riguardo a pretese violazioni di regole di diritto da parte degli arbitri

Appello Brescia, 17 Maggio 2023. Pres. Magnoli. Est. Tulumello.


Impugnazione lodo arbitrale - Fase rescindente - Inosservanza di regole di diritto in iudicando - Diversa ricostruzione del fatto compiuta dall’Arbitro - Inammissibilità - Clausola simul stabunt simul cadent - Revoca tacita amministratore - Fattispecie - Conseguenze - Reintegrazione amministratore - Opposizione al reintegro - Diritto al compenso



In materia societaria, nella fase rescindente del giudizio di nullità del lodo arbitrale che ha annullato la delibera impugnata, alla Corte di appello non è consentito operare una diversa ricostruzione del fatto accertato dagli arbitri; pertanto, la denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto non è ammissibile se postula un diverso apprezzamento della volontà espressa dall’assemblea dei soci.


In caso di errata applicazione della clausola simul stabunt simul cadent, la Corte d'appello non può accertare una diversa volontà espressa dall’assemblea, vale a dire la manifestazione di una revoca dell’amministratore, se questa non è stata presa in considerazione dall’arbitro.


Va confermato, quindi, che, nel caso specifico, l’accertata inapplicabilità di tale clausola, determina la piena reintegrazione dell’amministratore decaduto, dal momento che il concetto di reintegrazione non può ritenersi riferibile in via esclusiva alla disciplina giuslavoristica, essendo suscettibile di un uso più ampio.


In caso di opposizione al reintegro, la società non può dolersi dell’inattività del proprio amministratore, negandogli, per questo, il diritto al compenso. (Marco Sangiorgio) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Marco Sangiorgio del foro di Lecco


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