Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28669 - pubb. 08/02/2023
Affiliazione commerciale nella G.D.O. e abuso di posizione dominante
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 03 Febbraio 2023. Est. Dinardo.
Vendita - Affiliazione commerciale nella G.D.O. - L. 6 maggio 2004 n. 129 (franchising) - Esclusione - Abuso posizione dominante - Insussistenza Vendita - Affiliazione commerciale nella G.D.O. - L. 6 maggio 2004 n. 129 (franchising) - Abuso posizione dominante - Insussistenza Vendita - Affiliazione commerciale nella G.D.O. - Abuso posizione dominante - Insussistenza - Responsabilità da direzione e coordinamento ex artt. 2497 e 2497 septies cod. civ. - Esclusione
Nei contratti di affiliazione commerciale nella G.D.O. non sussiste alcun inadempimento della controparte per omessa informativa pre-contrattuale e/o per l’illegittimità del credito in quanto derivante da comportamenti, posti in essere nel caso in esame dall’affiliante, configuranti un abuso della propria posizione dominante, per l’imposizione della stipula di un contratto che preveda l’esclusione dell’applicazione della disciplina di cui alla L. 6 maggio 2004 nr. 129, allorquando nel testo siano ben esplicitate le formule commerciali e le obbligazioni reciproche, e siano stati da accettati dall’affiliato e successivamente anche rinnovati e, quindi, rappresentano il frutto di [libere] scelte imprenditoriali dei contraenti e non risultano affatto imposti dalla società opposta. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Il rapporto di affiliazione commerciale non risulta caratterizzato da condotte rilevanti un abuso di posizione dominante come inteso dalla L. 18 giugno 1998, n. 192, art. 9 e secondo la nozione tratteggiata dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Cassazione civile sez. I, 21/1/2020, n.1184), allorquando l’affiliato, con contestazioni generiche e non idonee a circostanziare sul piano assertivo e, a fortiori, su quello probatorio, di trovarsi in una situazione di dipendenza economica rispetto all’affiliante e, in particolare, nell’ipotesi in cui questi non sia l’unico soggetto che gestisca una catena in franchising di articoli oggetto del contratto di franchising e la società affiliata abbia quindi ampie possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato. Le limitazioni commerciali previste da un contratto di franchising non integrano di per sé un abuso di posizione dominante, che comunque non può ritenersi immanente alla qualifica di franchisor, ma deve essere dimostrata essendo tali limitazioni infatti normalmente compensate dai vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione sotto il profilo dell’immagine più strettamente legata a quella del produttore, della fruizione delle metodologie di vendita e della preparazione tecnica del personale, del maggior assortimento e della più pronta disponibilità della merce. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
E’ da escludersi la ricorrenza di una posizione dominante allorquando l’affiliato non prova di aver perso, in conseguenza del contratto di affiliazione commerciale, la propria autonomia e indipendenza, né tantomeno di non poter scegliere di operare con terzi per sottrarsi alle condizioni contrattuali ritenute inique. Tale circostanza esclude, inoltre, anche le presunte responsabilità, ex artt. 2359, 2497 e 2497 septies c.c., dell’affiliante per il presunto controllo e la etero-direzione della affiliata, atteso che l’autonomia nella gestione delle società conduce ad escludere una presunta attività di direzione e coordinamento da parte della stessa sulla società affiliata, nè che dai vincoli contrattuali intercorrenti tra le società dipendano l’attività e la potenzialità imprenditoriale della stessa. Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’attività di direzione e coordinamento è un quid pluris rispetto al controllo, in quanto manifestazione di un potere di ingerenza più intenso e pregnante, consistente nel flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all’interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, involgenti momenti significativi della vita della società quali le scelte imprenditoriali, il reperimento dei mezzi finanziari, le politiche di bilancio, la conclusione di importanti contratti ed altro (cfr. Trib. Palermo 15.6.2011, G. comm., 13, II, 507). Tant’è che chi agisce per far valere profili di responsabilità ex art. 2497 c.c. è tenuto a provare l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, l’antigiuridicità di tale condotta e l’evento dannoso (cfr. Tribunale Torino del 2.2.2022). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
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