Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25340 - pubb. 26/05/2021

Denunzia al Tribunale per fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori

Tribunale Bologna, 19 Maggio 2021. Pres. Florini. Est. Salina.


Finalità della denunzia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. – Ripristino della legalità e della regolarità della gestione della società – Inestensibilità del controllo giudiziale a profili di opportunità e convenienza della gestione

Ampiezza delle irregolarità gestionali denunciabili ai sensi dell’art. 2409 c.c. – Requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. – Irregolarità involgenti l’intera attività della società – Necessità – Illegittimità di singoli atti gestionali autonomamente impugnabili – Irrilevanza

Fondato sospetto di irregolarità gestionali rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c. – Sufficienza di una situazione fattuale astratta ed eventuale – Esclusione

Attualità dei fondati sospetti di gravi irregolarità inerenti l’intera attività gestionale – Necessità – Rimozione delle irregolarità denunciate in epoca successiva alla proposizione del ricorso ex art. 2409 c.c. – Inaccoglibilità del ricorso – Regolamentazione delle spese di lite in caso di superamento di irregolarità originariamente sussistenti e rilevanti – Criterio della soccombenza virtuale – Applicabilità – Azione di responsabilità in altra sede per danni pregressi e ormai stabilizzati – Configurabilità



L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c., che non ha funzione sanzionatoria, ha la finalità di consentire all’autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica.

Il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità. In particolare, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili.

Una situazione di irregolarità gestionale solo astratta ed eventuale non può formare l’oggetto di un fondato sospetto rilevante ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Il ricorso ex art. 2409 c.c. dev’essere respinto nel caso in cui le irregolarità gestionali denunciate abbiano perso il requisito dell’attualità nel corso del procedimento. La rimozione in epoca successiva alla proposizione del ricorso di irregolarità gestionali originariamente sussistenti ed apprezzabili ai sensi dell’art. 2409 c.c., semmai, potrebbe assumere rilievo ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite secondo criteri di soccombenza virtuale, ma soprattutto, in altra sede e con diversi rimedi giuridico-processuali (ad esempio, azione ex artt. 2393 e segg. c.c.), ai fini di una eventuale responsabilità per danni pregressi ed ormai stabilizzati. (Gaetano Anzani) (Alessandro Nironi Ferraroni) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Gaetano Anzani e Alessandro Nironi Ferraroni del Foro di Reggio Emilia



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