Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24260 - pubb. 29/09/2020

Revoca del rappresentante comune degli azionisti e applicazione del procedimento contenzioso ordinario

Tribunale Brescia, 15 Luglio 2020. Pres. Del Porto. Est. Alessia Busato.


Società per azioni – Rappresentante comune azionisti – Revoca – Applicazione rito camerale – Esclusione – Norme sul mandato – Applicazione rito contenzioso – Necessità



Dall’investitura del rappresentante comune degli azionisti derivano due distinti rapporti, l’uno, interno, tra comproprietari e rappresentante comune, l’altro esterno tra rappresentante e società, con applicazione dei principi del mandato in quanto compatibili. Pertanto, poiché l’art. 2347 cod. civ. richiama il disposto degli artt. 1105 e 1106 cod. civ. solo con riguardo alla nomina del rappresentante comune e non con riguardo alla sua revoca, in assenza di una specifica norma che autorizzi l’adozione di tale ultimo provvedimento mediante procedimento camerale (come previsto per il condominio di edifici o ex art. 2409 cod. civ.) deve ritenersi che la decisione in merito alla revoca dell’amministratore della comunione e, ancor più, del rappresentante comune degli azionisti debba avvenire con le forme del procedimento contenzioso ordinario (con eventuale ricorso allo strumento cautelare), con applicazione delle norme sul mandato. (Emiliano Faccardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Emiliano Faccardi


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