Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9992 - pubb. 05/02/2014

Contumacia: nel processo amministrativo non si applica l’art. 291 c.p.c.

Corte Costituzionale Roma, 28 Gennaio 2014, n. 18. Est. Morelli.


Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Nullità della notificazione del ricorso e mancata costituzione in giudizio del destinatario - Previsione della possibilità per il giudice di stabilire un termine perentorio per il rinnovo della notificazione solo nell'ipotesi in cui ritenga che l'esito negativo della notificazione dipenda da cause non imputabili al ricorrente.



La peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all’applicabilità della regola processuale civilistica di cui al primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile la quale, dunque, non è espressiva di un principio generale del processo. E, invero, nel giudizio amministrativo - caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall’assenza dell’istituto della contumacia - vige l’opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all’amministrazione resistente (ed almeno a un contro interessato). Tale essendo, dunque, il contesto strutturale e normativo del processo amministrativo, legittimamente il legislatore, delegato al correlativo riordino, ha introdotto la disposizione, di cui al comma 4 dell’art. 44, a torto impugnata dal rimettente, con la quale si esplicita l’esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso. E coerentemente, lo stesso legislatore delegato, con l’art. 4, comma 1, numero 42), dell’Allegato 4, del citato d.lgs. n. 104 del 2010, ha abrogato, per incompatibilità, la disposizione che aveva precedentemente esteso al giudizio amministrativo l’applicabilità dell’art. 291, primo comma, cod. proc. civ.: disposizione, quest’ultima, che, seppur contenuta nella stessa legge n. 69 del 2009, non si inseriva però all’interno della delega di cui all’art. 44, bensì nel diverso quadro normativo del processo civile, di cui al successivo art. 46. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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