Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29970 - pubb. 25/10/2023
Questione ex art. 363-bis c.p.c.: Il privilegio processuale del creditore fondiario è opponibile a fronte dell'apertura di una delle procedure concorsuali di cui al Codice della crisi?
Tribunale Brescia, 03 Ottobre 2023. Est. Foppa Vicenzini.
Procedure concorsuali - Codice della crisi - Privilegio del creditore fondiario di cui all'art. 41, comma 2, TUB - Opponibilità
Il Tribunale di Brescia ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. affinché risolva la seguente questione di diritto: “se il privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB sia opponibile a fronte dell'apertura di una delle procedure concorsuali di cui al CCII a carico del debitore esecutato ed in particolare della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII.
La questione oggetto del procedimento, ossia l'operatività o meno del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2 TUB a fronte dell'apertura di una delle procedure concorsuali di cui al CCII a carico del debitore esecutato ed in particolare della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII, deve essere esaminata esclusivamente ai fini dell'individuazione della soccombenza virtuale, sulla scorta della quale statuire circa le spese del procedimento.
Stante la relativa novità del dettato normativa e soprattutto della sua entrata in vigore, la Corte di Cassazione non ha ovviamente avuto modo di pronunciarsi in merito alla questione prospettata, mentre nella scarna giurisprudenza di merito edita trovano accoglimento tesi contrapposte.
Peraltro la predetta questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, sia nell'ambito delle procedure esecutive, sia nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata oltre che nelle altre previste dal CCII, sia nei giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paolo Ferrari
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