Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12809 - pubb. 11/06/2015

Prova testimoniale della data certa nell'ambito della verifica del passivo fallimentare

Tribunale Pavia, 12 Maggio 2015. Pres., est. Balba.


Data certa - Scrittura privata - 2704, comma 1, c.c. - Modalità della prova - Prova testimoniale o per presunzioni - Ammissibilità - Prova testimoniale diretta sulla data dell'atto - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento del passivo fallimentare



Ai sensi dell’art. 2704, comma 1 c.c. “I. La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento."

Tale disposizione, oltre a specifiche ipotesi esemplificative di elementi certi individua, con clausola generale, la possibilità di prova, con ogni mezzo, dell’anteriorità del contratto dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

Tale prova, che non riguarda il contratto o alcuno dei suoi elementi essenziali ma il fatto della sua anteriorità alla dichiarazione di fallimento, dovrà essere data essenzialmente per iscritto (stante anche la natura prettamente documentale della verifica dei crediti) senza escludersi a priori una prova testimoniale o per presunzione purché ricadente su fatto che incontrovertibilmente provi l’anteriorità della formazione dell’atto al fallimento (con la sola esclusione, quindi, della prova testimoniale diretta sulla data dell’atto), non potendosi traslare tout court alla prova dell’anteriorità dell’atto il regime probatorio tipico del contratto della cui prova si discute. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


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