Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9962 - pubb. 29/01/2014
Omesso versamento dell'Iva, elemento soggettivo del reato ed irrilevanza della crisi di liquidità al momento della scadenza della dichiarazione annuale
Cassazione penale, 21 Gennaio 2014, n. 2614. Est. Orilia.
Iva - Omesso versamento - Reato di cui all'art. 10 ter d.lvo. n. 74/2000 - Termine annuale - Obbligo di tenere a disposizione dell'erario l'Iva riscossa - Organizzazione su scala annuale - Crisi di liquidità del soggetto al momento della scadenza del termine lungo - Irrilevanza.
Ogni qualvolta che il soggetto di imposta riscuote l’Iva, deve tenerla accantonata per l'erario, organizzando le risorse disponibili in modo tale da poter adempiere all'obbligazione tributaria. Va precisato che, con l'introduzione della norma penale di cui all'articolo 10 ter del d.lvo. n. 74 del 2000, il quale stabilisce nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, l’esigenza di organizzazione di cui si è detto deve essere strutturata su scala annuale. Non può quindi invocarsi, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza organizzativa predetta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli
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