Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9872 - pubb. 09/01/2014
Società in nome collettivo e responsabilità per le obbligazioni sociali del socio receduto
Cassazione civile, sez. I, 30 Ottobre 2013, n. 24490. Est. Ragonesi.
Società in nome collettivo - Responsabilità del socio per le obbligazioni sociali - Recesso del socio - Pubblicità nel registro delle imprese - Rilevanza della compagine sociale al momento in cui sorge l'obbligazione.
In forza delle previsioni di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. Poiché detta pubblicità costituisce fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali (Cass. 2215/06; Cass. 20447/11; Cass. 6230/13). Il principio in esame trova il proprio riferimento temporale rispetto al momento in cui la società contrae obbligazioni verso il terzo e non già rispetto al momento in cui quest'ultimo agisce in giudizio. E', pertanto, di tutta evidenza che il terzo che entra in rapporti negoziali con una società di persone è consapevole di poter contare anche sulla responsabilità solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. E' dunque al momento in cui si stipula il negozio e si contrae l'obbligazione da parte della società che rileva la composizione della compagine sociale. Ne discende necessariamente che se a quel momento il recesso di un socio non è stato pubblicato sul registro delle imprese tale recesso non potrà essere opponibile al terzo senza che rilevi il momento successivo in cui questi intenti azione giudiziaria per l'inadempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli
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