Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9832 - pubb. 18/12/2013

Responsabilità penale dell'amministratore di fatto anche per i doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto

Cassazione penale, 26 Giugno 2013, n. 45671. Est. Guardiano.


Amministratore di fatto - Responsabilità penale - Responsabilità per i comportamenti addebitabili all'amministratore di diritto - Sussistenza - Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.



Sulla base della disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., colui che assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40 c.p., comma 2. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


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