Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6837 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. II, 30 Ottobre 2006, n. 23329. Est. Migliucci.
Società - Di capitali - Società cooperative - Organi sociali - Assemblea - In genere - Società cooperativa a responsabilità limitata - Assemblea svoltasi con l'intervento di tutti i soci - Prosecuzione ad altra data - Successivo aggiornamento - Avviso di convocazione - Necessità - Esclusione - Validità della deliberazione - Presupposti di cui all'art. 2374 cod. civ. - Insussistenza.
In tema di società di capitali (nella specie cooperativa a responsabilità limitata), qualora l'assemblea, regolarmente tenutasi, decida con l'accordo di tutti i soci la prosecuzione della seduta ad altra data, in cui, sempre con l'intervento di tutti i soci, sia disposto a maggioranza e senza alcuna deliberazione l'ulteriore differimento ad altro giorno, è valida la deliberazione adottata in questa sede, giacché - essendo stati i presenti edotti del prosieguo della assemblea regolarmente tenutasi - non è necessario, in assenza di variazioni dell'ordine del giorno originario - un nuovo avviso di convocazione, mentre, d'altra parte, non ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 2374 cod. civ. per il rinvio dell'adunanza. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARIANO DAMIANO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BRINDISI 18, presso lo studio dell'avvocato FUSELLI Alessandro, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOOC. COOPERATIVA EDILIZIA S. GIUSEPPE 77 a r.l., in persona del liquidatore p.t. Dr. Magni Alessandro, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO Domenico, che la difende unitamente all'avvocato CARLO SIMONCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 677/2002 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 28/09/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/05/2006 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato FUBELLI ALESSANDRO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato D'AMATO DOMENICO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 agosto 1991 Mariano Damiano conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la Cooperativa edilizia S. Giuseppe n. 77 a r.l. per sentire annullare, previa sospensione, le Delibere emesse dall'assemblea della cooperativa Delib. 27 maggio, Delib. 27 giugno e Delib. 3 luglio del 1991. Esponeva che con la prima deliberazione l'assemblea riunita in seconda convocazione aveva respinto, in violazione dell'art. 1124 cod. civ., la proposta di realizzare due distinti contatori relativi agli ascensori che servivano le due scale; aveva illegittimamente rinviato alcuni punti dell'ordine del giorno all'assemblea del 27 giugno, e poi in quella sede, ancora al 3 luglio; il rinvio a quest'ultima data era da ritenersi illegittimo, giacché sarebbe stata necessaria una nuova convocazione,trattandosi di assemblea nuova ed autonoma;
l'assemblea del 27 maggio inoltre aveva omesso di deliberare in ordine alle modalità di pagamento.
La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che:
non erano applicabili alle cooperative a proprietà indivisa operanti nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata, ai sensi del R.D. n. 1165 del 1938, art. 209, le norme in materia di condominio; l'attore aveva partecipato all'assemblea del 27 giugno 1991 e pertanto era al corrente del rinvio operato al 3 luglio 1991.
Con sentenza del 13 marzo 1997 il Tribunale rigettava la domanda. Con sentenza del 5 giugno 2002 la Corte di Appello di Brescia rigettava l'impugnazione proposta dal Damiano.
I Giudici di appello ritenevano che, per quanto concerneva l'applicabilità delle norme sul condominio alle cooperative edilizie, la volontà dei soci può rinviare ad essa per la gestione delle cose comuni, ove non vi siano disposizioni inderogabili. Peraltro, la circostanza che in precedenza con la Delib. 14 maggio 1989 e Delib. 14 maggio 1990 l'assemblea avesse fatto riferimento alla normativa del codice civile per il riparto delle spese comuni, non era vincolante per le future deliberazioni sicché legittimamente, come era avvenuto a proposito dell'installazione dei contatori, i soci avevano deciso in modo difforme.
L'incompletezza della Delibera, che non aveva determinato le modalità di pagamento delle spese, non ne inficiava la legittimità. Doveva escludersi infine l'illegittimità dell'assemblea del 3 luglio per omesso avviso di convocazione, essendo la stessa prosecuzione dell'assemblea del 27 maggio 1991, regolarmente convocata, alla quale erano presenti il Damiano e la socia Lozza; quest'ultima assemblea venne rinviata in prosecuzione al 27 giugno 1991: in tale data tutti i soci presenti, ad eccezione del Damiano, decidevano di rinviare al 3 luglio 1991, data nella quale non era presente il medesimo Damiano;
d'altra parte l'eliminazione di un particolare di dettaglio nell'ordine del giorno verbalizzato all'assemblea del 3 luglio rispetto a quello del 27 maggio era irrilevante ai fini della valida costituzione dell'assemblea.
Avverso tale (decisione propone ricorso per Cassazione il Damiano sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la Cooperativa edilizia S. Giuseppe n. 77. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1124 cod. civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, censura la decisione gravata che, nel ritenere non vincolanti le precedenti deliberazioni con cui in data 04/05/1989 e 14/05/1990 era stata disposta la ripartizione delle spese condominiali relativamente agli anni 1988, 1989, 1990, non aveva spiegato perché i condomini non siano tenuti ad osservare le norme in materia condominiale, pur avendone affermato l'applicabilità in assenza di disposizioni inderogabili ai sensi del R.D. n. 1165 del 1938.
Il motivo va disatteso,anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
Nell'ambito degli edifici destinati ad alloggi popolari ed economici la gestione relativa all'uso ed al godimento delle cose comuni può essere trasferita dall'ente proprietario degli alloggi ai soci assegnatari inquilini, i quali costituiscano un apposito "condominio di gestione" prima che sia avvenuto il formale trasferimento in proprietà (degli alloggi ai predetti inquilini. Ai fini della costituzione del condominio di gestione fra gli assegnatari occorre l'accordo di tutti gli interessati, che peraltro può essere espresso senza particolari formalità (Cass. 681/1998; 6102/1993). Qualora sia stato costituito il condominio di gestione, l'assemblea è vincolata per le future deliberazioni ad applicare la relativa normativa. Nella specie l'esistenza della volontà diretta alla costituzione del condominio di gestione non può ritenersi espressa con le deliberazioni del 1989 e del 1990, atteso che - secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata - le stesse: a) si limitavano a stabilire la ripartizione delle spese relativamente ad alcuni anni senza manifestare la volontà di prevedere in via generale l'applicazione delle norme sul condominio per l'amministrazione di beni e dei servizi comuni; b) in ogni caso non risulta l'unanimità del consenso dei soci.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 2374 cod. civ., censura la decisione impugnata che aveva omesso di decidere in ordine alla nullità dell'assemblea del 3 luglio 1991 per omessa convocazione dei soci, atteso che l'assemblea del 27 giugno, alla quale aveva rinviato quella del 27/05/1991, non aveva tenuto alcuna votazione e discussione per omessa convocazione dei soci, non essendo stati nominati il Presidente (dimissionario) e il Consiglio di Amministrazione della società.
Il motivo va disatteso.
Orbene, se da un canto non può farsi applicazione dell'art. 1136 cod. civ., dettato in materia di condominio (per quel che si è detto non costituito), occorre osservare che, secondo gli accertamenti compiuti dai Giudici di merito, l'assemblea del 3 luglio 1991 doveva ritenersi prosecuzione di quella del precedente 27 maggio, validamente costituita e regolarmente tenutasi, tant'è vero che alcuni dei punti dell'ordine del giorno vennero discussi e decisi. I soci in realtà stabilirono all'unanimità la prosecuzione della predetta assemblea al 27 giugno successivo per l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno che non era stato possibile trattare anche per la grande conflittualità esistente: in tale data tutti i soci, con il voto contrario del solo Damiano, decisero l'ulteriore aggiornamento al 3 luglio.
Ne consegue che è fuori luogo, anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 2374 cod. civ., la dedotta illegittimità dell'assemblea, perché riunita in terza e in quarta convocazione, essendosi tenuta regolarmente - come si è detto - l'assemblea del 27 maggio 1991 ed essendo stato disposto con l'accordo unanime la prosecuzione al 27 giugno: in quella sede, dovendo ritenersi presenti tutti i soci (la Corte riteneva profilo nuovo, e come tale non l'ha esaminato, l'assenza della socia Lozza), fu disposto senza alcuna deliberazione l'ulteriore aggiornamento, di cui i presenti venivano resi edotti: il che rendeva non necessario l'avviso di convocazione, avendo la sentenza al riguardo chiarito che l'ordine del giorno era sempre il medesimo di cui, all'assemblea del 27 maggio 1991. Il ricorso va pertanto rigettato;
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.900,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2006