Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6813 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Novembre 1979, n. 5876. Est. Sandulli.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Poteri - Restituzione dei beni conferiti in godimento - Migliorie e addizioni intervenute con il consenso del socio - Ritenzione - Obbligo di pagamento dell'indennizzo relativo - Determinazione - Disciplina ex artt. 1592 e 1593 cod. civ. - Applicabilità.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Poteri - Ripartizione dell'attivo - In genere - Diritto a partecipare a detta ripartizione - Esercizio - Dal momento dello scioglimento - Prescrizione - Decorrenza - Dal medesimo momento.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Poteri - Ripartizione dell'attivo - In genere - Incrementi derivanti da migliorie ed opere di trasformazione di beni sociali - Inclusione.



A seguito dello scioglimento di una società di persone, il socio, che abbia conferito in godimento beni immobili, ha diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano, ritenendo le migliorie e le addizioni che siano intervenute con il suo consenso, ma è tenuto ad indennizzare la società per tali migliorie ed addizioni, nella minor somma fra l'importo della spesa ed il valore del loro risultato utile al momento della riconsegna, secondo i criteri dettati dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di locazioni, atteso che, per effetto di detto conferimento, la società ha acquisito una detenzione dei beni medesimi analoga a quella del conduttore sulla cosa ricevuta in locazione. (massima ufficiale)

Il diritto del socio di una società di persone a partecipare alla distribuzione del residuo attivo del patrimonio sociale, in conseguenza dello scioglimento della società stessa, non può essere fatto valere prima del verificarsi di tale scioglimento, il quale, pertanto, segna il dies a quo per il decorso del relativo termine di prescrizione. (massima ufficiale)

In tema di scioglimento di società di persone, il diritto del socio a partecipare alla distribuzione del residuo attivo del patrimonio sociale, dopo che siano stati pagati i debiti, restituiti i beni ricevuti in godimento e rimborsati i conferimenti, investe tutte le entità patrimoniali ed i profitti della societa stessa, ivi compresi, pertanto, quegli incrementi derivanti da migliorie ed opere di trasformazione di beni sociali. (massima ufficiale)