Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6502 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 19 Dicembre 2008, n. 29864. Est. Vivaldi.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - In genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) - Società in accomandita semplice - Erronea indicazione dell'accomandatario e della ragione sociale - Conseguenze - Nullità della citazione o della sua notificazione - Condizioni.
Quando sia convenuta in giudizio una società in accomandita semplice, l'erronea indicazione delle generalità del socio accomandatario - e la conseguente inesatta indicazione della ragione sociale - non comportano la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri una incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RICCIO EUGENIO, D'AMICO ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato CACCIOTTI GABRIELE, rappresentati e difesi dall'avvocato DE VINCENTIS UBALDO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
INTESA GESTIONE CREDITI SPA (già INTESA BCI GESTIONE CRED SPA, già CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA SPA), in persona del dr. Ferrari Lorenzo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GARGANI BENEDETTO, rappresentata e difesa dall'avvocato BUCO FRANCESCO giusta procura a margine del controricorso;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante dr. Medina Bernardo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, rappresentata e difesa dagli avvocati CENTORE CIRO, SALERNO BENIAMINO giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
UNICREDIT BANCA SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 22/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Sezione Prima Civile, emessa il 9/12/2003, depositata il 9/01/2004, R.G. 4393/01;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 03/11/2008 dal Consigliere Dott.ssa VIVALDI ROBERTA;
udito l'Avvocato Maria Luisa CASOTTI CANTATORE (per delega Avv. Ciro CENTORE, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO CARLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Eugenio Riccio e Anna Maria D'Amico impugnavano la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9.1.2004, con la quale era stata dichiarata l'inefficacia - ai sensi dell'art. 2901 c.c. e segg. - dell'atto (per notaio Musto del 18.11.1993) con cui gli appellanti avevano conferito alcuni immobili nella società House s.a.s. del dott. Riccio Eugenio & C. (oggi House s.a.s. di Panzera Clara & C.
Si costituivano l'Intesa Bei Gestione Crediti spa (già Intesa Gestione Crediti spa), in proprio e nella qualità di procuratore di Intesa Bci spa contestando, in rito, l'ammissibilità dell'appello e, nel merito, la fondatezza della domanda.
Si costituivano anche la Banca Monte dei Paschi di Siena spa ed il Credito Italiano spa svolgendo le medesime difese di Intesa Gestione Crediti spa.
Nel corso del giudizio di appello il giudice - con ordinanza del 30.4 - 6.5.2002 - concedeva termine agli appellanti fino al 15.7.2002 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della House sas di Panzera Clara & C, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., comma 1. Con sentenza del 9.1.2004, la Corte d'Appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c..
Hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi Riccio Eugenio e Anna Maria D'Amico.
Resistono con controricorso Intesa Gestione Crediti spa n.q.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità del procedimento per violazione degli artt. 102, 160, 164 c.p.c.. Con il secondo motivo denunciano la contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. I due motivi, per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte, vanno esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Deve premettersi che la Corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario. Più precisamente, la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti per non avere ottemperato all'ordinanza con la quale, ritenuta la ricorrenza di un'ipotesi di causa inscindibile, la stessa Corte aveva disposto, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della House sas di Panzera Clara &. C. (già House sas del dott. Riccio Eugenio & C.), non convenuta nel giudizio di appello, nonostante fosse litisconsorte necessaria e parte del giudizio di primo grado. Ciò con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le censure, con i due motivi proposte - sotto il profilo della violazione di norme di diritto concernono la supposta nullità della sentenza di primo grado, per essere stata emessa nei confronti di "società mai convenuta validamente in giudizio per non essere mai stata citata e quindi a contraddittorio non integro in un procedimento ove si determina un litisconsorzio necessario"; sotto il profilo del vizio di motivazione - della quale contestano la contraddittorietà - attengono alla circostanza, secondo cui la Corte di merito non ha riconosciuto "validità alla notifica effettuata dagli appellanti in ottemperanza all'ordine, dalla stessa Corte impartito, di integrazione del contraddittorio nei confronti della società già convenuta nel giudizio di primo grado - per l'appunto la House S.a.s. del dott. Riccio - quale destinatario degli effetti di primo grado"; aggiungendo che "la Corte ha infatti ritenuto inefficace la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata dagli appellanti in quanto non rivolta alla House S.a.s. della sig.ra Panzera Clara".
I due profili sono, entrambi, destituiti di fondamento. A tal fine, in primo luogo deve rilevarsi che, qualora sia convenuta in giudizio - come nella specie una società in accomandita semplice, l'erronea indicazione del socio accomandatario, cui spetta la rappresentanza legale della società e la indicazione della denominazione sociale in modo solo parzialmente esatto non producono nullità dell'atto di citazione o di impugnazione, se non nel caso in cui risulti assoluta incertezza sulla identificazione della società citata (Cass. 24.1.1973 n. 227).
Infatti, l'errore sulle generalità del destinatario dell'atto, al pari dell'errore sulle generalità del procuratore domiciliatario, comporta la possibilità della prospettazione, in astratto, di una fattispecie di nullità (e non di inesistenza) della notificazione, ravvisabile, peraltro, solo nel caso in cui l'errore stesso sia intrinsecamente tale da determinare, in concreto, incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione sia diretta.
Tale giudizio deve, in sede di merito, risultare ancorato a riscontri oggettivi, allorché si fondi sull'apprezzamento concreto dei comportamenti e degli effetti che l'atto, pur viziato, sia stato capace di indurre, mentre diviene largamente valutativo qualora debba formularsi, in astratto, in ordine alla essenzialità o meno del requisito mancante (Cass. 8.10.2001 n. 12325).
Nella specie, la notificazione dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado è stata effettuata - come si evince dalla sentenza impugnata nei confronti della House S.a.s. del dott. Riccio Eugenio & C. invece di essere indirizzata alla House S.a.s. di Panzera Clara & C..
La Panzera aveva, infatti, rilevato la quota societaria del dott. Riccio - sostituendolo anche quale socio accomandatario. Peraltro, la sede sociale della società - dove è stata effettuata la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - risulta essere la medesima, in Caserta - via De Amicis n. 150. È di tutta evidenza, pertanto, sulla base dei principi esposti che, in concreto, non si è verificata alcuna incertezza sulla identificazione della società, ne' l'erronea indicazione del socio accomandatario incide sulla legittimità della notificazione, così come effettuata.
Quanto, poi, al secondo aspetto, deve sottolinearsi che nessuna contraddittorietà di motivazione è ascrivibile alla Corte di merito, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti, per non avere ottemperato all'ordinanza dalla stessa emessa.
La Corte di merito, infatti, ritenuto che nella specie ricorreva un'ipotesi di causa inscindibile, aveva disposto, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della House sas di Panzera Clara & C. (già House sas del dott. Riccio Eugenio & C.), non convenuta nel giudizio di appello, nonostante fosse litisconsorte necessaria e parte del giudizio di primo grado. Quindi, una volta appurato che gli appellanti non avevano ottemperato all'ordinanza con cui era stato disposta tale integrazione, ha, correttamente dichiarato l'inammissibilità della proposta impugnazione (v. in tal senso da ultimo Cass. 27.3.2007 n. 7528). La contraddittorietà denunciata non coglie, pertanto, nel segno. La Corte di merito, infatti, dopo avere ritenuto che l'avvicendamento nella qualità di socio accomandatario, con la esclusiva variazione della denominazione sociale, non aveva determinato il venir meno della precedente società che aveva, invece, subito una mera modifica dell'atto costitutivo - con la conseguente legittimità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado effettuata alla House sas del dott. Riccio Eugenio & C. - ha disposto, trattandosi di causa inscindibile, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della House sas di Panzera Clara & C., ordine al quale gli appellanti non hanno ottemperato - non essendo la notificazione stata in alcun modo effettuata - con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida nei confronti della Banca Monte Paschi Siena in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari; e nei confronti di Intesa Gestione Crediti in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008