Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6486 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 21 Agosto 2004, n. 16500. Est. Figurelli.
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Scioglimento - Liquidazione - In genere - Sentenza nei confronti di una società in accomandita semplice, messa in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese - Impugnazione - Legittimazione attiva - Ex socio accomandatario - Spettanza - Esclusione.
L'impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese - ma ancora munita di soggettività e connessa capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti - non può essere proposta da un ex socio accomandatario (in tale qualità), ma, trattandosi di società posta in liquidazione, deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della società, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2310 cod. civ.. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE.IN.ARCH. s.a.s. di Luigi Marino, in persona dell'amministratore e legale rappresentante ing. Luigi Marino, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Nunzio Rizzo ed elettivamente domiciliata con lo stesso in Roma alla piazza del Paradiso n. 55 nello studio dell'avv. Flaminia della Chiesa D'Isasca;
- ricorrente -
contro
TRAMA Aldo Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Virgilio Di Lonardo ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Donato Pietro Mare, già domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 220, ed ora presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul ricorso n. 19088/2002 proposto da:
GE.IN.ARCH. s.a.s. di Luigi Marino in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante Giovanni Michele Marino, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Nunzio Rizzo ed elettivamente domiciliato con il medesimo in Roma alla piazza del Paradiso n. 55 nello studio dell'avv. Flaminia della Chiesa D'Isasca;
- ricorrente -
contro
Trama Aldo Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Virgilio Di Lonardo ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Donato Pietro Mare, già domiciliato in Roma in via degli Scipioni n. 220, ed ora domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Melfi in data 31 gennaio - 19 febbraio 2002, n. 7672002, il 49/1996 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella Pubblica udienza del 22 aprile 2004;
udito l'avv. Nunzio Rizzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per l'inammissibilità del primo ricorso ed il rigetto del secondo ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 gennaio 1996 il signor Aldo Luciano Trama proponeva appello avverso la sentenza emessa il 27 gennaio 1995 dal Pretore di Rionero in Vulture, con la quale veniva rigettata la domanda, da lui proposta contro la GE.IN.ARCH., ora GESTER a r.l., in persona del legale rappresentante ing. Marino Luigi, volta ad ottenere il riconoscimento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della GE.IN.ARCH., studio tecnico, con sede in Rionero, dal 1 ottobre 1982 al 31 luglio 1990, con conseguente condanna al pagamento in proprio favore di L. 77.257.901, oltre interessi e maggior danno da rivalutazione monetaria, per differenze retributive ed altro da parte della società convenuta "GE.IN.ARCH, ora GESTER S.r.l." Si era costituita in giudizio la GE.IN.ARCH di Marino Luigi & C s.a.s., la quale aveva eccepito che la società era sorta nel 1992 ed aveva disconosciuto la esistenza della GESTER a r.l. ed eccepito il difetto di legittimazione passiva della GE.IN.ARCH. Intervenuto volontariamente il sig. Marino Luigi, dichiaratosi unico titolare della ditta individuale GE.IN.ARCH. all'epoca dei fatti, il Pretore ne aveva disposto l'estromissione per tardività dell'intervento. Con la predetta sentenza del 27 gennaio 1995 il Pretore di Rionero in Vulture aveva rigettato la domanda del Trama, osservando che questi non aveva provato che la GE.IN.ARCH. s.a.s. costituisse la prosecuzione dello studio tecnico o società denominata prima GE.IN.ARCH s.a.s. e poi Gester s.r.l., risultando la GE.IN.ARCH s.a.s. costituita con atto pubblico in data 9.3.1992. Esponeva l'appellante Trama che in primo grado la società resistente si era costituita negando di aver mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente e che in realtà solo nell'anno 1992 la stessa era sorta; il Pretore aveva accolto le eccezioni della resistente.
Evidenziava l'appellante che dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado era emerso che la società costituitasi, GE.IN.ARCH. s.a.s., in persona del legale rappresentante Marino Luigi, era succeduta alla precedente ditta individuale (o società di fatto) denominata GE.IN.ARCH. studio tecnico, per conto del quale aveva svolto attività lavorativa; pertanto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 2112 c.c., doveva ritenersi che gli obblighi insorti in danno della vecchia ditta (o società di fatto) si fossero trasferiti in danno della società resistente. Le medesime conclusioni potevano trarsi anche alla luce della documentazione prodotta, della quale chiedeva l'ammissione ai sensi dell'art. 437, secondo comma, c.p.c. Chiedeva pertanto l'appellante accogliersi la domanda da lui proposta in primo grado con conseguente condanna della società resistente al pagamento in proprio favore della somma di L. 77.257.901 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o altra somma maggiore o minore da accertarsi a mezzo di CTU; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resisteva la società GE.IN.ARCH. s.a.s., chiedendo il rigetto dell'appello. Disposta ed espletata consulenza tecnica, con sentenza in data 31 gennaio - 19 febbraio 2002, il Tribunale di Melfi accoglieva l'appello e condannava la società resistente al pagamento in favore del Trama della somma di L. 53.371.129, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva, e condannava l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava il Tribunale che era stata fornita dal ricorrente sufficiente prova del fatto che la società, seppur sorta con atto del 9 marzo 1992, non fosse altro che la continuazione dello studio tecnico gestito in associazione da Marino Luigi, Marino Giovanni Michele e Zucale Vincenzo, studio presso il quale il ricorrente aveva svolto lavoro di tipo subordinato nel periodo indicato in ricorso. Tanto risultava dal complesso materiale probatorio acquisito sia in primo che in secondo grado, che induceva il Collegio a ritenere che con l'atto costitutivo del 9 marzo 1992 i soci avessero semplicemente provveduto a conferire la veste giuridica di s.a.s. a quella che era una forma di gestione associata di uno studio professionale (o meglio una società di fatto); l'attuale società resistente, formalmente sorta nel 1992, aveva infetti la medesima denominazione (salva l'aggiunta configurativa del tipo di società), i medesimi soci e il medesimo oggetto, ovvero l'attività di progettazione di opere architettoniche e urbanistiche, del precedente studio associato. Detti elementi, unitamente al quadro probatorio emerso in giudizio, consentivano di affermare con certezza la sussistenza di una continuazione tra la precedente società di fatto e l'attuale società resistente. In tal senso deponevano le dichiarazioni testimoniali che il Tribunale indicava e l'iscrizione di ufficio da parte dell'INPS, con decorrenza 1 ottobre 1982 (ovvero dalla data di costituzione dello studio GE.IN.ARCH), della GE.IN.ARCH. s.a.s. di Marino Luigi e C. (iscrizione peraltro impugnata dalla società), a seguito del rapporto dell'Ispettorato del lavoro e del verbale di accertamento ispettivo redatto il 10 febbraio 1992.
Andava pertanto ritenuto - secondo il Tribunale - che il Trama avesse lavorato alle dipendenze detta società di fatto tra professionisti che nel 1992 si era trasformata nella società attuale convenuta, conservandone però gli elementi distintivi, ovvero denominazione ed oggetto; non era pertanto applicabile al caso de quo la disposizione di cui all'art. 2112 c.c., trattandosi di trasformazione di società di fatto in società con una nuova veste giuridica, e di un medesimo soggetto giuridico, e l'accertata continuazione tra il precedente studio professionale, costituente società di fatto, e la s.a.s., attuale appellata, comportava la responsabilità di questa per tutti gli obblighi derivanti dal detto rapporto di lavoro, cioè il lavoro svolto dal ricorrente presso lo studio de quo dal 1 ottobre 1982 fino al 31 luglio 1990, con vincolo di subordinazione nei confronti degli odierni soci, in qualità di disegnatore, livello terzo (indicato nel conteggio allegato al ricorso di primo grado e non specificamente contestato dalla controparte). Assumeva rilevanza la sentenza pronunciata dal Pretore di Melfi, sez. distaccata di Rionero in Vulture, in data 2 febbraio 1995, nel procedimento a carico di Marino Giovanni e Luigi, nonché Zucale Vincenzo, depositata in copia, nella quale sì dichiarava accertato in sede dibattimentale che il Trama aveva lavorato alle dipendenze dello studio tecnico, gestito in associazione dagli imputati, per il periodo settembre/ottobre 1982 - agosto 1990; la conferma di quanto sopra si ricavava altresì dalle dichiarazioni dei testi escussi dinanzi al giudice di primo grado. Andava pertanto disposta la condanna della società appellata al pagamento della somma indicata in dispositivo (tenuto conto della mancata prova di talune spettanze richieste dal lavoratore). Avverso detta sentenza, con atti notificati rispettivamente il 10 aprile 2002 e 8 luglio 2002, hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, la GE.IN.ARCH, s.a.s. di Luigi Marino, in persona dell'Amministratore e legale rapp. ing. Luigi Marino, e la GE.IN.ARCH. s.a.s. di Luigi Marino in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante Giovanni Michele Marino;
quest'ultima ha proposto memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. A detti ricorsi ha resistito il Trama con controricorsi notificati rispettivamente il 20 maggio 2002 e, a mezzo posta, spedita l'8 agosto 2002 (avv. ric. 26.8.2002).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. Con il ricorso notificato il 10 aprile 2002 la GE.IN.ARCH. s.a.s. di Luigi Marino, in persona dell'amministratore e legale rappresentante ing. Luigi Marino, deduce tre motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2498 ss. c.c., 2112 c.c., 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2009 (sic) ss. c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.
Osserva la Corte che il ricorso notificato dalla s.a.s. in persona dell'amministratore in data 10 aprile 2002 è inammissibile. Invero l'impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice posta in liquidazione (e cancellata dal registro delle imprese) - ma ancora munita di soggettività e connessa capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti - non può essere proposta da un ex socio accomandatario (in tale qualità), ma, trattandosi di società posta in liquidazione, deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della società, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2310 c.c. (Cass. 13 luglio 1995 n. 7650). La messa in liquidazione della società non comporta invero la perdita della capacità processuale, ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore (Cass. 1 dicembre 1989 n. 5283). Per quanto concerne il ricorso proposto dalla GE.IN.ARCH. s.a.s. di Luigi Marino in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante Giovanni Michele Marino, esso denunzia i tre medesimi vizi di cui al precedente ricorso della GE.IN.ARCH. s.a.s. di Luigi Marino, e, richiamate le rubriche sopra indicate, i motivi vengono così specificati. Con il primo motivo la ricorrente deduce che il Trama ha presentato ricorso al Pretore del lavoro di Rionero in Vulture, chiedendo la condanna della GE.IN.ARCH., ora Gester S.r.l., in persona del legale rappresentante Luigi Marino; che in premessa del ricorso il Trama ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della GE.IN.ARCH., Studio tecnico, divenuta dal 1990 "Gester" a r.l.; che il ricorso, con il pedissequo decreto, risulta notificato il 29.3.1993 a GE.IN.ARCH. Studio Tecnico o Gester s.r.l.; che nessuna domanda risulta proposta nei confronti della GE.IN.ARCH S.a.s. di Luigi Marino, società distinta da qualsiasi altro soggetto, nei cui confronti è stata emessa la sentenza ora impugnata; che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti della Soc. Ge.In.Arch., ora Gester a r.l.; che manca la "vocatio in ius" della società, nel senso che nessuna domanda risulta proposta nei confronti della stessa, e nessuna notifica risulta effettuata; che tanto era oltremodo necessario, a cagione del dato che la società si era costituita solo nel 1992, vale a dire successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro del Trama; che a nulla rilevava che la società si era costituita in primo grado ed in appello, e, a parte il fatto che la stessa aveva eccepito e reiterato in sede di appello l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, la costituzione in giudizio valeva a sanare i vizi di notificazione, ma non ad instaurare una "vocatio in ius" inesistente. La ricorrente cita Cass. 2572 del 1971 e 366 del 1992, in tema di citazione di società incorporata e di costituzione in giudizio della società incorporante, nonché Cass. 272 del 1998 e 3745 del 1984 in tema di nullità sostanziale della vocatio in ius in caso di incertezza assoluta sulla identità della parte. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce che il Tribunale, dopo aver ritenuto che lo studio tecnico, del quale era stato dipendente il Trama, era stato gestito in forma associata dai sig. Marino Luigi, Marino Giovanni Michele e Zucale Vincenzo, aveva ipotizzato una continuazione dell'attività con la società; che aveva escluso tuttavia la ricorrenza di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. - come solo ipotizzato dal Trama nell'atto di appello - e, in chiara violazione di detto articolo, incorrendo in un vizio di ultrapetizione, aveva ritenuto che con l'atto di costituzione della società del 1992 i soci avessero semplicemente provveduto a conferire veste giuridica di società in accomandita semplice a quella che era una forma di gestione associata di uno studio professionale (o meglio società di fatto); che aveva desunto siffatta conclusione dalla medesima denominazione, dai medesimi soci ed oggetto; che erano numerosi gli errori di diritto e le contraddizioni di cui alla sentenza impugnata; che, se era vero, come affermava il Tribunale, che non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., nel senso che nessun trasferimento di azienda era intervenuto tra i tre professionisti e la società, se era vero, quindi, come emergeva anche dall'atto costitutivo della società, che la stessa si era costituita con conferimenti in danaro dei tre soci, il fatto che l'oggetto, i soci e la denominazione fossero gli stessi, non identificava alcuna fattispecie di trasformazione societaria, salvo che non si volesse disapplicare il disposto degli artt. 2948 s.s. c.c., che disciplinano l'istituto. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce che il Tribunale ha condannato la società al pagamento della somma di lire 42.499.237 (sic) per differenze per paga base, TFR e indennità di preavviso, con un rinvio acritico alla CTU, senza alcun riferimento agli istituti contrattuali e legali, ovvero ai conteggi sottesi.
Osserva la Corte che i motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi, ed il ricorso è infondato. Correttamente infatti il Tribunale ha rilevato che è stata fornita dal Trama sufficiente prova che la società GE.IN.ARCH. s.a.s. di Luigi Marino, sebbene sorta con atto del 9 marzo 1992, non era altro che la continuazione dello studio tecnico gestito in associazione da Marino Luigi, Marino Giovanni Michele e Zucale Vincenzo, studio presso il quale il Trama aveva svolto lavoro di tipo subordinato nel periodo 1.10.82-31.7.90.; pertanto la domanda, sebbene il Trama avesse dedotto di aver lavorato alle dipendenze di GE.IN.ARCH, studio tecnico, era stata rivolta nei confronti della GE.IN.ARCH., ora GESTER a r.l., in persona del legale rappresentante ing. Marino Luigi, ed era in effetti rivolta contro la società di fatto tra i predetti Marino e lo Zucale e la sentenza di primo grado, come deduce nel ricorso la stessa ricorrente, era stata infatti pronunziata nei confronti della Soc. Ge.in.Arch., ora Gester srl, dopo che la società, con la denominazione di GE.IN.ARCH. di Marino Luigi & C. s.a.s., si era costituita in giudizio, pur eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Come evidenziato dal Tribunale, invero, la continuazione tra studio tecnico gestito in associazione tra i predetti Marino e lo Zucale (o società di fatto) e la s.a.s. GE.IN.ARCH. di Marino Luigi e C. risultava dal complesso materiale probatorio acquisito in entrambi i gradi di giudizio, che induceva i giudici di appello a ritenere che con l'atto costitutivo del 9 marzo 1992 i soci avevano semplicemente provveduto a conferire la veste di s.a.s. a quella che era una forma di gestione associata di uno studio professionale (o meglio una società di fatto); l'attuale società, pur formalmente sorta nel 1992, ha infatti la medesima denominazione (salva raggiunta di s.a.s.), i medesimi soci ed il medesimo oggetto, cioè la progettazione di opere architettoniche e urbanistiche, del precedente studio associato, e sussiste pertanto la certezza della predetta continuazione tra società di fatto e s.a.s. Il Tribunale ha invero rilevato che in tal senso depongono le deposizioni testimoniali, rese al primo giudice, avendo i testi confermato che il Trama aveva lavorato quale disegnatore, nel periodo predetto, presso lo studio GE.IN.ARCH., gestito dall'ing. Marino Luigi e che riceveva direttive da quest'ultimo nonché dagli altri soci, Marino Giovanni Luigi e Zucale Vincenzo; il Tribunale ha richiamato al riguardo le dichiarazioni dei testi Cordone Francesco e Fortunato Dario, dei quali il primo ha precisato di essersi recato più volte al detto studio e che sulla targhetta dello stesso vi erano i nomi dei fratelli Marino, ed il secondo ha riferito che nello studio il Trama lavorava quale disegnatore, ricevendo direttive da Marino Giovanni, dall'architetto Ciampa e da Zucale Vincenzo. Nè hanno pregio le censure rivolte dalla società ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, essendo l'interpretazione di tali deposizioni di competenza del giudice del merito, spettando alla Cassazione solo il controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione di tali deposizioni fetta dal giudice del merito (Cass. S.U. n. 5802 del 1998). Ma va altresì osservato che la ricostruzione in esame è confermata - come rileva il Tribunale - dall'attestazione, prodotta dal Trama, rilasciata dall'INPS in data 7.12.1995, con la quale si afferma che l'Istituto ha provveduto ad iscrivere d'ufficio, con decorrenza 1.10.1982 (ovvero dalla data di costituzione dello studio GE.IN.ARCH), la ditta GE.IN.ARCH. s.a.s. di Marino Luigi- anche se la detta iscrizione è stata impugnata dalla società, ma non risulta che questa abbia dedotto in corso di causa l'esito di tale impugnazione -, a seguito del rapporto dell'Ispettorato del lavoro e del verbale di accertamento ispettivo redatto il 10.2.1992, ipotizzando anche detto Istituto una continuità tra lo studio tecnico e la s.a.s. Rilevanza assume, in ordine alla predetta continuità ed al rapporto di lavoro del Trama, quanto evidenziato dal Tribunale in relazione alla sentenza pronunciata dal Pretore di Melfi, sez. dist. di Rionero in Vulture, in data 2.2. 1995, nel procedimento a carico dei Marino e dello Zucale - depositata in copia in atti - nella quale si dichiara accertato in sede dibattimentale che il Trama ha lavorato alle dipendenze dello studio tecnico gestito in associazione dagli imputati per il periodo settembre/ottobre 1982 - agosto 1990, e ciò è confermato anche dai testi escussi in primo grado.
Devono pertanto condividersi le conclusioni del Tribunale - nonostante le censure mosse dalla società ricorrente - che alla luce dei fatti emersi ed evidenziati dai giudici di appello, è emerso che il Trama ha lavorato alle dipendenze della società di fatto tra professionisti, che nel 1992 si è trasformata in s.a.s., conservando però gli elementi distintivi, denominazione e oggetto, della società di fatto.
E, sulla base di quanto ha accertato, il Tribunale ha pertanto correttamente escluso l'applicabilità al caso de quo della disposizione di cui all'art. 2112 c.c. - applicabile ai casi di trasferimento di azienda o ai casi fusione di più società, ancora ai casi di costituzione di una nuova società mediante conferimento di una ditta individuale -, poiché nel caso in esame trattasi di trasformazione di una società di fatto (lo studio associato di professionisti) in s.a.s. e quindi si è presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure con una nuova veste giuridica; e l'accertata continuazione tra il precedente studio professionale associato e la s.a.s. ed il riconoscimento dell'intercorso rapporto di lavoro tra i professionisti associati, titolari dello studio GE.IN.ARCH. e il Trama comporta necessariamente la dichiarazione di responsabilità della GE.IN.ARCH. s.a.s. di Luigi Marino, ora in liquidazione, per tutti gli obblighi derivanti dal detto rapporto di lavoro.
Nè è rilevante la censura della ricorrente (mossa con il secondo motivo), con la quale si deduce che - avendo il Tribunale escluso la ricorrenza di un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., ipotizzato invece dal Trama nell'atto di appello, ed avendo ritenuto invece che con l'atto di costituzione della società del 1992 i soci abbiano semplicemente conferito veste giuridica di s.a.s. a quella che era una forma di società di fatto, stanti la medesima denominazione, i medesimi soci e l'oggetto - vi sarebbe stata violazione da parte del Tribunale dell'art. 112 c.p.c. e vizio di ultra petizione. Non può infatti nella specie ravvisarsi il denunziato vizio, poiché, pur in presenza di un motivo di appello che faceva riferimento all'applicazione dell'art. 2112 c.c., il Tribunale, sulla base della corretta interpretazione dei fatti, già prospettati in primo grado, ha ritenuto che non dovesse applicarsi la citata norma, non ricorrendo le fattispecie ad essa relative, ma, in applicazione del principio iura novit iura, ha ritenuto, che, dovendosi i fatti accertati interpretare nel senso della continuazione della società di fatto da parte della s.a.s., non erano ravvisabili le fattispecie di cui alla norma citata, e che da detta continuazione derivasse la responsabilità della s.a.s. per gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con il Trama, con il conseguente riconoscimento delle spettanze a questo dovute, ed oggetto sostanziale della domanda fin dall'origine proposta dallo stesso nei confronti della società di fatto, ed in definitiva nei confronti della s.a.s., che aveva proseguito l'attività svolta dalla prima.
Per quanto concerne il richiamo della ricorrente agli artt. 2948 ss. c.c. (recte, come indicato in epigrafe del motivo, artt. 2498 ss. c.c.), va rilevato come non sia incompatibile con il sistema della legge in materia di società la trasformazione di una società di fatto in società di persone (Cass. 26 giugno 1995 n. 7236). Per quanto concerne poi la censura (terzo motivo) mossa all'impugnata sentenza, relativamente alla condanna della società al pagamento della somma di lire 42.499.237 (sic), per differenze paga ed altro, con rinvio "acritico" alla CTU, la ricorrente non muove specifiche doglianze avverso la determinazione della somma liquidata in favore del Trama, limitandosi ad affermare che l'adesione acritica alla CTU da parte del Tribunale è avvenuta "senza alcun riferimento agli istituti contrattuali e legali, ovvero ai conteggi sottesi", e pertanto la censura, per la sua genericità, non risponde al principio di autosufficienza del ricorso.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
In definitiva, quindi, riuniti i ricorsi, va dichiarato inammissibile il primo e rigettato il secondo, con compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso 10644/2002 e rigetta il ricorso 19088/2002 e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2004