Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6474 - pubb. 01/08/2010

Ammissione in via privilegiata nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile

Cassazione civile, sez. I, 30 Luglio 2004, n. 14646. Est. Celentano.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Ripartizione dell'attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Credito verso una società di persone - Ammissione in via privilegiata nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile - Legittimità.



Il credito assistito da privilegio generale e vantato nei confronti di una società di persone conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile, non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, ne' sul piano oggettivo - trattandosi del medesimo credito -, ne' su quello soggettivo, in quanto l'obbligazione della società di persone rappresenta anche l'obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SERVICE POINT DI SANTOLI & MECCHER;
FALLIMENTO SANTOLI MARCO;
FALLIMENTO MECCHERI CARLO;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di LUCCA, depositato il 19/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/01/2004 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TRIOLO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CENNI SUL PROCEDIMENTO
L'Istituto della Previdenza Sociale propose reclamo al tribunale di Lucca, ai sensi dell'art. 26 l.f., avverso il decreto del g.d. che aveva reso esecutivo il riparto nel fallimento della S.n.c. Service Point e dei singoli soci Marco Santoli e Carlo Meccheri escludendo esso Istituto, che era stato ammesso al passivo nel fallimento sociale con privilegio ex artt. 2751 bis e 2776 commi 1^ e 2^ cod. civ., dal concorso nel riparto delle somme ricavate dalla vendita dei beni dei singoli soci. L'istituto invocò il principio di diritto secondo il quale il credito (insinuato nel fallimento della società di persone si intende insinuato e posto nel medesimo grado di privilegio anche nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili.
Con suo decreto in data 19.03.2001, il tribunale rigettò il reclamo con la motivazione che "il credito privilegiato dei creditori sociali degrada a chirografario nel fallimento dei soci illimitatamente, ma sussidiariamente ed indirettamente, responsabili, essendo, pur nella unicità del giudice delegato e del curatore, necessariamente distinti i patrimoni, le masse e gli stati passivi ed assumendo decisiva importanza la causa del credito e la tassatività delle cause di prelazione".
Avverso il suddetto decreto l'Istituto della Previdenza Sociale ha proposto ricorso per Cassazione.
L'intimata curatela non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Al provvedimento impugnato, in quanto ha statuito sulle qualificazioni del credito dell'Istituto, e dunque, in tema di diritti soggettivi in relazione al concorso dei crediti nel fallimento, va riconosciuto il carattere della decisorietà e della definitività, non essendo previsto un mezzo ordinario di ulteriore impugnazione - onde il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile (vedi la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di riparto fallimentare).
Il ricorrente Istituto denuncia, con unico mezzo di cassazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2751 bis, 2776 commi 1^ e 2^ cod. civ., 147 e 143 della legge fallimentare, espressamente richiamandosi al principio di diritto più volte affermato da questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 5588 del 1997.
Il motivo e fondato.
Costituisce jus receptum (Cass. n. 5588 del 1997, n. 8817 del 1995, n. 10734 del 1994, n. 1152 del 1993) il principio di diritto secondo il quale "il credito assistito da privilegio generale e vantato nei confronti di una società di persone conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile, non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili, nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, ne' sul piano oggettivo - trattandosi del medesimo credito - ne' su quello soggettivo in quanto l'obbligazione della società di persona rappresenta anche l'obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile".
Il ricorso va dunque accolto e il decreto del tribunale cassato. Lo stesso tribunale, nel riesame del reclamo in sede di rinvio, si atterrà al suddetto principio di diritto.
Lo stesso giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa l'impugnato decreto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, allo stesso tribunale di Lucca in persona di diversi magistrati. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 29 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004