Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6457 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 1996, n. 1240. Est. Rovelli.


Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Partecipazione agli utili - In genere - Diritto a percepire gli utili - Approvazione del rendiconto - Necessità - Principi di verità e prudenza nella valutazione delle poste da parte dell'amministratore - Applicabilità.



Nella società in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293), alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività. Dovendo formare oggetto di riparto gli utili realmente conseguiti ed essendo necessario evitare una sopravvalutazione del patrimonio sociale in danno dei creditori e dei terzi (oltre che degli stessi soci), è legittimo il comportamento dell'amministratore che si uniformi a quanto viene praticato nelle società per azioni e, in applicazione dei principi di verità e di prudenza nel momento della valutazione delle poste, inserisca nel passivo i costi per gli ammortamenti e le spese necessarie per il rinnovamento degli impianti obsoleti. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
" Giuseppe BORRÈ Consigliere
" Giancarlo BIBOLINI "
" Luigi ROVELLI Rel. "
" Giuseppe MARZIALE "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
DE FRANCESCO FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma via delle Milizie 19 c-o l'avv. Ornella Manfredini, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Scarabelli giusta delega a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
MINADEK P. MINAZZI SAS di Ronchi A. E C., in persona del socio acc.rio Ronchi Annunziata;
Intimato
e sul secondo ricorso 246-94 proposto
da
MINADEK SAS di Annunziata Ronchi E C., in persona del socio accomandatario Annunziata Ronchi ved. Minozzi, elettivamente domiciliata in Roma via Pierluigi da Palestrina 63 c-o l'avv. Mario Contaldi che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Franco Modesti giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DE FRANCESCO FRANCO, elettivamente domiciliato e rappresentato come sopra
Controricorrente
avverso la sentenza 1278-93 della Corte di Appello di Milano dep. il 29.6.1993;
il Cons. Dott. Rovelli svolge la relazione;
il P.M. Dott. Dettori conclude per l'accoglimento del 3 motivo del ricorso principale e rigetto degli altri due motivi; assorbimento del ricorso incidentale.
FATTO
Con ricorso 26.1.1987 al Presidente del Tribunale di Varese Franco De Francesco, socio accomandante e titolare del 50% delle quote della Minadek P. Minazzi s.a.s. di Annunziata Ronchi e C., chiedeva che fosse ingiunto alla società predetta il pagamento della somma di L. 91.332.935, oltre interessi legali dal 17.3.86; a titolo di utili di sua spettanza per l'esercizio 1985, esponendo:
- che l'accomandataria Annunziata Ronchi, con lettera 17 marzo 1986, gli aveva comunicato il bilancio dell'esercizio 1985, dal quale emergeva un utile complessivo di L. 62.669.871, dopo l'accantonamento di L. 120.000.,000 a fondo rinnovo impianti;
- che la pretesa della socia accomandataria di accantonare il fondo suddetto, anziché ripartire tutti gli utili conseguiti nell'esercizio, era da ritenersi illegittima, atteso che lo statuto della Minadek non facoltizzava l'accomandatario ad operare alcun accantonamento di utili, tranne la riserva legale del 5%. Emesso il decreto ingiuntivo, la s.a.s. Minadek proponeva opposizione, sostenendo che lo statuto della società consentiva l'accantonamento degli utili, operato allo scopo di costituire il fondo necessario per la costituzione dei macchinari obsoleti, poiché attribuiva ai socio accomandatario il potere di compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale. Aggiungeva l'opponente che, essendosi il De Francesco rifiutato di approvare il bilancio dell'esercizio 1985, correttamente non erano stati distribuiti neppure gli utili iscritti nel bilancio stesso: tale distribuzione avveniva in corso di causa, a seguito di dichiarazione di approvazione del bilancio, contenuta nella comparsa di risposta dell'opposto.
Con sentenza 17.6.1988 il Tribunale di Varese revocava il decreto ingiuntivo e, dato atto dell'avvenuta distribuzione degli utili iscritti nel bilancio dell'esercizio 1985 non appena intervenuta l'approvazione del socio accomandante, respingeva le maggiori pretese del De Francesco, escludendo la ripartibilità tra i soci dell'importo di L. 120.000.000 accantonato come fondo ammortamento impianti, sul rilievo che l'acquisto di nuovi macchinari rientrava nello scopo sociale, per la cui attuazione lo statuto attribuiva al socio accomandatario il potere di compiere tutte le operazioni necessarie, anche in deroga al principio di integrale ripartizione degli utili di esercizio.
Adita dal soccombente, la Corte d'appello di Milano confermava sostanzialmente la pronuncia di primo grado, tranne il riconoscimento al De Francesco degli interessi legali sugli utili attribuitigli a decorrere dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo, ravvisando in tale documento la manifestazione di tacita approvazione del bilancio. La Corte, peraltro, modificava al motivazione adottata dal Tribunale, ritenendo la legittimità dell'iscrizione in bilancio dell'accantonamento per la sostituzione dei macchinari come voce passiva, tale dovendosi considerare il fondo per il rinnovamento degli impianti (in armonia con quanto previsto per i criteri di formazione del bilancio delle società per azioni, applicabili anche al bilancio delle società di persone).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il De Francesco. Resiste con controricorso la s.a.s. Minadek, che propone altresì ricorso incidentale. Memoriae utrimque.
DIRITTO
I ricorsi separatamente proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo il ricorrente deducendo violazione dell'art. 99 c.p.c., nullità nella sentenza per difetto di legittimazione processuale di Annunziata Ronchi, rileva che, nelle more della presente fase di giudizio, è intervenuta la sentenza (n. 2632 del 1993) di questa Corte la quale, cassando con rinvio la decisione della Corte d'appello di Milano, ha affermato un principio in base al quale deve negarsi la legittimità della attribuzione alla Ronchi della qualifica di accomandataria della s.a.s. Minadek, assunta quale erede del marito, così privando la stessa del potere di operare quale amministratore della società, e quindi, della "legittimatio ad causam".
Con il secondo motivo deducendosi violazione dell'art. 17 delle preleggi, delle regole proprie dell'accomandante semplice, degli artt. 2473 e segg. de Cod. civ., si contesta l'applicabilità alla società di persone dei criteri di formazione del bilancio dettato per le società di capitali. Si specifica che, nelle società di persone, gli utili sono acquisiti immediatamente ai soci, indipendentemente da ogni determinazione della società che, priva di personalità giuridica, non ha il potere che invece compete alle società di capitali, di deliberare attraverso i suoi organi la distribuzione o meno degli utili ai soci attuando forme di autofinanziamento (possibile solo con il consenso unanime dei soci, ovvero per espressa disposizione dell'atto costitutivo). Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2262 c.c., nonché degli artt. 2320 e 1282 c.c.; ed altresì omesso esame di punti decisivi. In particolare, il ricorrente sostiene che il divieto di immissione degli accomandanti, sancito dall'art. 2320 c.c., comporta esclusione di qualsiasi loro intervento in merito al bilancio, ivi compresa l'approvazione del medesimo, non essendo applicabile alla società in accomandita l'art. 2262 c.c., che subordina il diritto alla percezione degli utili all'approvazione del rendiconto. Ne consegue che il De Francesco ha maturato il diritto agli utili allo scadere del termine previsto per la presentazione del bilancio dell'esercizio 1985, al 31 Marzo 1986, data dalla quale debbano iniziare a decorrere gli interessi compensatori, integrati dal maggior danno (anziché da quella 16.3.1987 ritenuta dalla Corte di merito, quale momento di approvazione del bilancio da parte del socio accomandante).
Con il ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 1362, 1363, 2262 cc. e vizi di motivazione, si lamenta la mancata percezione, da parte della Corte di merito, della presenza, nello statuto sociale, di un "patto contrario" al disposto dell'art. 2262 c.c., patto che facoltizza l'amministratore a non distribuire parte degli utili.
Il primo motivo del ricorso principale appare destituito di fondamento.
Con esso, invero, si prospetta il verificarsi, successivamente alla pronunzia di secondo grado di un evento (l'intervenire di una sentenza di questa Corte di cassazione con rinvio di una decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza in capo all'accomandataria Ronchi dei poteri di amministrazione della società) da cui, comunque non dipenderebbe la legitimatio ad causam dell'odierna intimata (che è la stessa s.a.s. Minadek), bensì la capacità processuale della Ronchi a rappresentarla. Di per sè, il sopravvenire di un tale evento, in quanto assunto come estintivo della rappresentanza legale, è suscettibile di produrre gli effetti di cui agli artt. 299 e segg. c.p.c. (e, in quanto si verifichi in pendenza del termine per proporre impugnazione, quelli indicati dalla sent. n. 2641 del 1979 di questa Corte). Dovendosi tuttavia rilevare che l'intervenire della predetta sentenza n. 2637 del 1993 di questa Corte, non risolve con effetto di giudicato la questione se in capo alla Ronchi, per effetto della successione, si sia trasmessa ipso iure anche la funzione amministrativa, e che, comunque, per quanto attiene il problema, della legittimazione formale della stessa nella presente controversia, la società starebbe in giudizio per mezzo della stessa, in base alla regola per cui la rappresentanza sociale si presume nel socio che, di fatto, agisca per la società esercitando anche di fatto, la funzione di amministratore). A tale disegno, il documento prodotto non rileva ai fini della dimostrazione della nullità della sentenza impugnata (ex art. 372 c.p.c.). Il secondo motivo del ricorso principale non appare fondato e deve essere respinto.
Ed invero la Corte di merito ha espressamente enunciato e fatto applicazione del principio, per cui, nella società di persone, a norma dell'art. 2262 (applicabile alla accomandata semplice in forza del duplice richiamo di cui all'art. 2215 e 2293) il singolo socio ha diritto all'immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio dopo l'approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nella società di capitali nelle quali "l'assemblea approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili (art. 2433 c.c.). Ha però rilevato come non può parlarsi di utili realmente conseguiti (art. 2303) se questi non risultano, nel rendiconto, come, in tale sede, ed in relazione alla parte in contestazione, del tutto correttamente l'amministratore - a fronte della obsolescenza degli impianti ha provveduto al prudenziale accantonamento della domanda risarcitoria) dell'importo ...... in applicazione dei principi di verità e prudenza delle valutazione della parte in bilancio. Tale iter argomentativo non incorre nei denunciati errori di diritto.
Occorre considerare che l'utile di esercizio non è tanto un'entità aritmetica che si ricava dalla differenza tra entrate ed uscite di un determinato periodo temporale ma un'entità sostanziale che emerge attraverso il rendiconto redatto a mente dell'art. 2262 c.c.. Il primo significato corrisponde alla nozione di rendiconto che si ricava dall'art. 2261 c.c. che pare richiedere il prospetto numerico delle entrate e delle uscite effettivamente verificatesi "quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti". La seconda mozione che implica il raffronto con la situazione patrimoniale precedente, e l'indicazione delle variazioni globali intervenute nella consistenza di un patrimonio, e che comporta l'osservanza di precisi criteri ed è espressione di certe valutazioni, è quella che emerge dall'art. 2262. Dovendosi certamente ritenere applicabile alla società di persone la regola sancita (perfino) per l'impresa individuale dell'art. 2217 II comma, secondo cui nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni in quanto applicabili". Certo nelle società di capitali l'art. 2433 legittima la maggioranza assembleare a deliberare anche sulla distribuzione degli utili - risultanti da bilancio approvato - a i soci; laddove nelle società di persone l'esigibilità degli utili (salvo patto contrario) è subordinata alla sola approvazione del rendiconto. Ma quest'ultima situazione contabile equivale, quanto ad alcun fondamentale criterio di valutazione a quella di un bilancio, che altro non è che la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività. Questa Corte (v. cass. 6.2.1965 n. 187) ha affermato, in linea generale, la legittimità del comportamento degli amministratori di società a base personale che, nella formazione del rendiconto annuale, "ritengono di doversi uniformare a quanto viene praticato nelle società per azioni e procedono al calcolo e alle delle quote di ammortamento delle attività sociale". Ma in ogni caso, il principio di "verità" e quello di pendenza nella valutazione costituiscono criteri cui doverosamente si uniforma l'amministratore di società di persona, nel momento della valutazione delle poste, soprattutto al fine di evitare sopravvalutazioni del patrimonio sociale in danno dei creditori e dei terzi (oltre che degli stessi soci). Questa esigenza di prudenziale valutazione, diretta a far si che oggetto di riparto siano soltanto utili realmente conseguiti è particolarmente presente in materia di società in accomandita, in cui l'art. 2321 esonera espressamente i soci accomandanti dall'obbligo di restituire utili riscossi in buona fede e in base a bilancio regolarmente approvato". L'art. 2424 c.c. (nel testo vigente all'epoca dei fatti) espressamente prevede il dovere degli amministratori di inserire nelle voci del passivo del conto economico "i fondi di ammortamento, di rinnovamento o di copertura contro il rischio di svalutazione. La Corte di merito dà atto che il De Francesco non ha contestato "che gli impianti preesistenti, sostituiti all'inizio del successivo esercizio 1986, fossero in uso da alcuni decenni e superati tecnologicamente".
E, in tale situazione, ha dato atto che se si escludessero dai costi gli ammortamenti e le spese necessarie per il rinnovamento degli impianti obsoleti, si sarebbe "condotto in breve tempo la società alla paralisi ed all'estinzione".
Resta così assorbito il ricorso incidentale, subordinatamente proposto.
Il terzo motivo appare fondato alla stregua delle osservazioni che seguono.
È ben vero che, anche nella società in accomandita, al diritto agli utili sorge solo in base alla regolare approvazione del bilancio (arg. ex art. 2371 in relazione all'art. 2262 c.c.). Ma l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che l'approvazione del bilancio è atto cui partecipano i soci accomandanti, non può prescindere dalla verifica di compatibilità con le norme statutorie o, nella specie, con l'art. 9 dei patti sociali, secondo cui "compilato il bilancio dal socio accomandatario ... i soci parteciperanno agli utili netti".
Ciò non esclude il potere del socio accomandante - cui l'art. 2320 v.c. riconosce il "diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti o delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società" DIRITTO
- di impugnare giudizialmente il bilancio provocando un sindacato di legittimità nello stesso. Ma l'approvazione del bilancio non come mera rispondenza del documento contabile alle operazioni sociali, in conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo, ma, sul suo significato proprio, di sindacato sull'operato amministrativo dei soci amministratori, è atto che, nella società in accomandita semplice, spetta istituzionalmente (e salvo quanto può essere consentito in base al II comma dell'art. 2320, dall'atto costitutivo) ai soci accomandatari.
Ne consegue in relazione ad una società in cui uno solo è il socio accomandatario, che il momento dell'approvazione del bilancio coincide con quello della sua presentazione (nella specie statutariamente prevista al 31 Marzo successivo alla chiusura dell'esercizio). Da tale termine decorrono anche gli interessi, riconosciuti come moratori (con decisione non impugnata) dalla sentenza della C.A. di Milano.
Consentendolo il nuovo testo del I comma dell'art. 384 c.p.c., e in conformità al criterio utilizzato dalla sentenza impugnata, e non ....... alcuna delle parti, di valutare gli interessi legali di mora maggiorati del "maggior danno" nella misura dell'8 per cento annuo, da liquidarsi per il periodo che va dal 31.3.1986 (termine di presentazione del bilancio) fino il 16.3.1987 (data dalla quale la sentenza impugnata ha riconosciuto la decorrenza degli interessi moratori e del maggior danno), devesi condannare la società Minadek s.a.s. al pagamento ulteriore (rispetto alla somma di L. 530.000 portata nella sentenza impugnata) di L. 2.286.000.
Sussistono giusti motivi, attesa la parziale reciprocità di soccombenza, di compensare nella misura di un quarto le spese del giudizio di cassazione restando i ricorrenti tre quarti (quota parte liquidata in dispositivo) a carico del ricorrente principale, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso principale per quanto di ragione e cassa sul punto la sentenza impugnata; condanna la Soc. Minadek s.a.s. al pagamento di ulteriori L. 2.286.000 a titolo di interessi e maggior danno sulla somma capitale per il periodo del 31.3.1986 al 16.3.1987; compensa, nella misura di un quarto, le spese del presente grado di giudizio e condanna il ricorrente principale al pagamento degli altri tre quarto in L. 4.786.500 di cui L. 4.500.000 per onorari di avvocato. Roma li 15.6.1995.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 FEBBRAIO 1996