Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6442 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 17 Settembre 2001, n. 11635. Est. Fioretti.


Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Procura rilasciata in primo grado "per ogni stato e grado "del giudizio dall'amministratore di una società di persone - Estensione all'appello - Ammissibilità - Mutamento dell'amministratore e modifica della ragione sociale nel corso del giudizio di primo grado - Irrilevanza.



La procura, conferita al difensore dall'amministratore di una società di persone "per ogni stato e grado della causa", è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della procura e prima della proposizione dell'impugnazione, è cessato dalla carica ed è intervenuta modifica della ragione sociale. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IACOBONI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. PAULUCCI DE CALBOLI 5, presso l'avvocato FRANCO DI MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LIVIO LIPPI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GASTRONOMIA GORIZIANA di GIULIN & NOTO Snc già DE ROS ELSA & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 44, presso l'avvocato BRUNO AGUGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DONOLATO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 621/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 07/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.11.1998, depositata in cancelleria il 7 dicembre 1998, la Corte d'appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia dell'11 aprile 1996, appellata dalla s.n.c. De Ros Elsa & C. nei confronti di Iacoboni Laura, condannava quest'ultima a pagare alla prima, a titolo di responsabilità professionale, la somma di lire 23.721.930 con gli interessi legali dal 9 agosto 1988 al saldo. Avverso detta sentenza Iacoboni Laura ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. La s.n.c. Gastronomia Goriziana di Gulin e Noto - già De Ros Elsa e C. s.n.c. e. - ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 360/1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 83/1 c.p.c.. Deduce la ricorrente che la procura alle liti, in virtù della quale fu promossa, con atto di citazione del 13.6.1988, la causa di primo grado venne conferita al difensore da Elsa De Ros, all'epoca amministratrice della società De Ros Elsa e C. s.n.c.; che in data 21 giugno 1991, nel corso dello svolgimento della causa di primo grado innanzi al Tribunale di Gorizia, Elsa De Ros comunicò di non rivestire più, a partire dall'8 aprile 1991, la carica di amministratrice, e di aver, contemporaneamente, perduto anche lo stato di socio; che la società aveva mutato la propria ragione sociale in "Gastronomia Goriziana di Gulin e Noto s. n. c. ";
che, pertanto, la procura alle liti richiamata nell'atto di appello con l'espressione "giusta delega a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado" non poteva ritenersi valida;
che la mancanza di valida procura avrebbe determinato l'inesistenza giuridica dell'atto di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,
Il motivo di ricorso è infondato.
Osserva il collegio che dall'esame diretto dell'atto di citazione, con cui la s.n.c. De Ros Elsa & C., in persona della allora amministratrice Elsa De Ros, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia Iacoboni Laura, risulta che Elsa De Ros, nella sua qualità di legale amministratrice della De Ros Elsa & C. s.n.c., rilasciò a margine dell'atto stesso procura alle liti al dr. proc. Francesco Donolato del seguente tenore:" Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado di questa causa... ... ... ... ... ... il dott. proc. Francesco Donolato ... ... ... .. .
Osserva il collegio che il conferimento della procura per "ogni stato e grado della causa" indica chiaramente la volontà di estendere il mandato anche al giudizio di appello, costituendo questo "grado" dello stesso giudizio e, quindi, implica il superamento della presunzione di cui all'art. 83, ult. comma, c.p.c. di conferimento della procura solo per il giudizio di primo grado (cfr, in tal senso cass. n. 5528 del 1991, resa a sezioni unite; cass. n. 3707 del 1992).
Il ricorrente nega validità per il giudizio di appello alla procura summenzionata, essendo stata conferita da amministratore, poi, mutato nel corso del giudizio di primo grado e da società, che ha modificato, sempre nel corso del giudizio di primo grado, la propria ragione sociale.
Ritiene il collegio che entrambe le circostanze non valgano a far ritenere la invalidità della procura per il giudizio di appello. L'amministratore che ha la rappresentanza della società, qualora pone in essere un atto nella qualità, non impegna direttamente se stesso, ma la società di cui ha la rappresentanza.
Pertanto, essendo la procura, conferita da De Ros Elsa nella sua qualità di legale amministratrice" della De Ros Elsa & C. s.n.c., atto che va direttamente imputato alla società, il venir meno della sua qualità di amministratrice dopo il compimento dell'atto - non incidendo sulla identità del soggetto da cui la procura, in virtù dell'art. 2298 c.c. relativo alla rappresentanza della società, deve ritenersi conferita - non è idoneo ad incidere sulla validità della stessa.
Ne può incidere sulla validità della procura per il giudizio di appello la intervenuta modifica, nel corso del giudizio di primo grado, della ragione sociale, atteso che anche tale evento è inidoneo ad incidere sulla identità dell'originario soggetto, comportando la modifica della ragione sociale non il mutamento del soggetto giuridico, ma la sola modifica dell'atto costitutivo, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2292 e 2295 cod. civ. (dal primo si evince che la ragione sociale può essere mutata; dal secondo risulta che la ragione sociale costituisce uno degli elementi che debbono essere indicati nell'atto costitutivo). La ritenuta efficacia della procura in esame per il giudizio di appello comporta il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta dalla controricorrente, appare giusto liquidare in complessive lire 2.102.000, di cui lire 2 milioni per onorario.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessive lire 2.102.000, di cui lire 2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2001