Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6425 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 20 Luglio 2004, n. 13407. Est. Marziale.
Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Esclusione del socio - Da parte degli altri soci e degli amministratori - Impugnazioni - Opposizione ex art. 2527 cod. civ. - Unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento di esclusione.
In tema di società cooperative, avverso la delibera di esclusione del socio, l'opposizione prevista dall'art. 2527, terzo comma, cod. civ. rappresenta l'unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento, anche nel caso in cui se ne contesti la regolarità; spirato il termine, di trenta giorni dalla comunicazione, stabilito a pena di decadenza per l'esperimento di tale mezzo di tutela, eventuali vizi del provvedimento non possono essere più dedotti dalla parte o rilevati dal giudice. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAFFAELLO - Società Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, presso l'avv. Gioacchino Barbera - Studio Patroni Griffi - che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ROSARIA GRAVINESE;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 143/01 del 19 febbraio 2001.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20 febbraio 2004 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri.
RITENUTO IN FATTO
- che, con atto di citazione notificato il 28 luglio 1989, la società cooperativa edilizia a r.l. Raffaello in gestione commissariale conveniva in giudizio la signora Rosalia Gravinese, esponendo:
che la convenuta, socia e assegnataria di un alloggio della cooperativa, non aveva provveduto all'integrale pagamento delle somme stabilite per l'acquisizione dell'immobile;
che, in considerazione di ciò, l'assemblea dei soci il 29 giugno 1988 aveva fissato un termine per il versamento del saldo, dando mandato al commissario governativo di provvedere, in caso di persistenza della morosità, "ad azione di recupero di quanto dovuto, nonché ad azione di espulsione del socio moroso";
che, non avendo la Gravinese provveduto al versamento di quanto dovuto, il commissario ne aveva decretato, con atto del 26 ottobre 1988, l'esclusione dalla società e le aveva chiesto il rilascio dell'immobile, oltre al pagamento delle somme dovute e il risarcimento dei danni;
- che la convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e deducendo, nel merito: a) che il provvedimento commissariale e la delibera assembleare sopra indicata erano illegittimi: b) che la Cooperativa non aveva ancora acquisito un qualsivoglia diritto (di proprietà o di superficie) sul suolo e non poteva quindi pretendere, allo stato, versamento di somme correlate all'acquisizione di tale bene; c) che, in ogni caso, aveva diritto al rimborso delle somme già versate;
- che il Tribunale negava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e rigettava la domanda, sul rilievo; a) che la Cooperativa non aveva in alcun modo provato il proprio titolo di proprietà sul suolo sul quale insisteva, la costruzione; b) che non era stato neppure chiarito a quale titolo la convenuta si trovasse nel godimento dell'immobile, del quale era stato chiesto il rilascio; c) che era ancora pendente il giudizio promosso dalla convenuta per contestare la legittimità della "delibera" di esclusione; d) che mancava qualunque prova "certa" del credito vantato dalla Cooperativa;
- che la Cooperativa proponeva appello, censurando la sentenza impugnata per non aver rilevato: a) che il titolo sul quale la domanda di rilascio dell'appartamento era fondata era costituito dal provvedimento di esclusione, essendo rassegnazione degli alloggi riservata ai soli soci; b) che detto provvedimento era divenuto definitivo, non essendo stato impugnato dall'interessata nel termine prescritto dall'art. 2527 c.c. e che, in ogni caso, la sua efficacia non era stata mai sospesa; c) che tanto bastava a giustificare la pretesa al rilascio dell'alloggio, quali che fossero i suoi diritti sul suolo sul quale insisteva la costruzione; d) che, comunque, aveva da tempo acquisito il diritto di superficie; e) che il credito non era stato contestato dalla convenuta; f) per non aver preso in esame la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni;
- che l'appellata rimaneva contumace;
- che la Corte territoriale respingeva il gravame, assumendo: a) che il diritto di superficie era stato acquisito dalla Cooperativa solo in corso di causa e che tale sopravvenienza non era sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di rilascio; b) che l'accoglimento di tale domanda non poteva trovare valido fondamento neppure nel provvedimento di esclusione, essendo esso stato adottato da un organo, il commissario governativo, privo di ogni competenza a tale riguardo; c) che non vi era alcuna pregiudizialità tre il presente giudizio e quello separatamente instaurato dalla Gravinese nei confronti della Cooperativa, avendo quest'ultimo ad oggetto la verifica della legittimità (non del provvedimento di esclusione, ma) della delibera assembleare del 29 giugno 1988;
- che la Cooperativa chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso;
- che l'intimata alla quale il gravame risulta notificato il 7 luglio 2001, non resiste.
- che, con i tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, la Cooperativa denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2527, secondo comma, c.c. (ovvero, se del caso, dell'art. 131, r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 - censura la sentenza impugnata: a) per aver individuato, in violazione del principio sancito dal art. 112 c.p.c., il fondamento della domanda di rilascio nella titolarità di un diritto di superficie sul suolo sul quale insisteva l'Immobile, senza considerare che tale richiesta era stata giustificata da essa ricorrente con esclusivo riferimento alla delibera di esclusione; b) per aver rilevato d'ufficio l'illegittimità della delibera che, invece, poteva essere rilevata solo su eccezione di parte, incorrendo in una ulteriore violazione dello stesso principio; c) per non aver considerato che l'illegittimità del provvedimento di esclusione può essere fatta valere solo nei e nel rispetto dei termini stabiliti dal citato art. 2527 c.c. (ovvero, nel caso delle cooperative ammesse a contributo erariale, dall'art. 131, r.d. 1165/38) e che tali doglianze non potevano essere, conseguentemente, fatte valere ne' potevano essere rilevate nel presente giudizio, avendo quest'ultimo ad oggetto la verifica della legittimità (non della delibera di esclusione, ma) della richiesta di rilascio dell'immobile;
- che il gravame appare fondato sotto il profilo puntualizzato alla lettera c) del precedente capoverso, il quale ha carattere assorbente;
- che, invero, l'opposizione di cui all'art. 2527, terzo comma, c.c. rappresenta l'unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento, anche nel caso in cui se contesti la regolarità (Cass. 26 marzo 1996, n. 2690);
- che, una volta decorso il termine (trenta giorni dalla comunicazione) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di tale impugnazione, deve escludersi che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti dalla parte interessata o rilevati dal giudice;
- che appare,quindi, evidente che, in questa sede, non può essere sindacata l'illegittimità del provvedimento di esclusione adottato dal Commissario, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la richiesta di rilascio dell'immobile;
- che nella sentenza impugnata si esclude che l'altro giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di esclusione, precisando che in quella sede era stata impugnata solo la delibera del 29 giugno 1988, con la quale l'assemblea del della società aveva dato mandato al commissario di provvedere alla instaurazione di procedure per l'esclusione dei soci morosi, senza adottare alcun specifica determinazione nei confronti dei singoli soci;
- che l'esattezza di tale apprezzamento di fatto non è stata contestata e non potrebbe comunque essere riconsiderata in questa sede di legittimità;
- che, stando a quel che risulta dalla sentenza impugnata, deve conseguentemente escludersi che siano in corso giudizi aventi ad oggetto la verifica della legittimità del provvedimento di esclusione deliberato dal Commissario governativo il 26 ottobre 1988;
- che la Corte territoriale, sindacando la legittimità del provvedimento di esclusione sebbene l'atto direttamente impugnato era costituito dal ordine di rilascio dell'alloggio, si è discostata dai principi sopra enunciati;
- che il motivo di gravame, sopra puntualizzato alla lettera c) deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi, e la sentenza cassata, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari perché, tenendo conto dei principi esposti nella parte motiva della presente sentenza, valuti la fondatezza della domanda di rilascio proposta dalla Cooperativa;
- che il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004