Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6402 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 08 Febbraio 1974, n. 365. Est. Caleca.
Società - In genere - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Responsabilità - Estensione.
Società - In genere - Scioglimento - Liquidazione - Nuove operazioni successive alla messa in liquidazione - Responsabilità personale dei soci liquidatori.
La responsabilità attribuita al liquidatore della società ha natura funzionale ed egli risponde non solo per gli Atti personalmente intrapresi o compiuti, ma, altresì, per tutti quelli che abbia demandato a terzi o consentito o tollerato che altri compisse, omettendo di vigilare sulla loro esecuzione, ed accettandone gli effetti, come riferibili alla società. (massima ufficiale)
La società regolarmente sciolta continua a sopravvivere, come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale; pertanto, allorchè i soci liquidatori, invece di eseguire attività di liquidazione, compiono nuove operazioni, queste fanno capo unicamente e personalmente ai soci liquidatori medesimi e non sono riferibili alla società. (massima ufficiale)