Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6368 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 17 Luglio 2007, n. 15883. Est. D'Amico.
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti con i terzi - Della società - Rappresentanza della società - Giudiziale - Società in accomandita semplice - Potere di rappresentanza degli amministratori - Limiti derivanti dall'oggetto sociale - Accertamento demandato al giudice del merito - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale, spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata) verificare, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo scopo di accertare, in concreto, se il comportamento tenuto da colui che abbia agito in nome e per conto della società possa avere o meno ingenerato nella controparte, considerate anche le modalità di svolgimento del rapporto, il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.A.E.D. SAS (SOCIETÀ ALBERGHIERA EREDI D'ASCIA DI D'ASCIA PIETRO & C), in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. Schiano Maria Giuseppa e Guglielmo D'Ascia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CESALI, difesa dall'avvocato ANNUNZIATA ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PERNICE MADDALENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANTARONI, difesa dall'avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE, con studio in 80077 - Ischia (NA), Via Osservatorio n. 40, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2024/03 della Corte d'Appello di NAPOLI, quarta sezione, emessa il 10/06/03, depositata il 16/06/03, R.G. 3694/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/07 dal Consigliere Dott. Paolo D'AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la S.a.e.d. s.a.s. proponeva opposizione al precetto ad essa notificato da Calise Pasquale, per un credito di L. 20.000.000, portato da un assegno bancario tratto sulla filiale di Ischia del Monte dei Paschi di Siena, all'ordine del medesimo Calise, con timbro S.a.e.d. s.a.s. e firmato dalla socia di quest'ultima, Maria Schiano. Con sentenza del 30-9-1999 il Tribunale partenopeo, accertata l'autenticità della sottoscrizione, dichiarava l'obbligo della S.a.e.d. s.a.s. di pagare al Calise l'importo dell'assegno. Avverso tale sentenza proponeva appello la S.a.e.d., lamentando che il Tribunale avesse ritenuto ad essa opponibile il titolo di credito, nonostante l'atto costitutivo della società prevedesse che il potere di rappresentanza della società dovesse essere congiuntamente esercitato dalla predetta Giuseppa Maria Schiano e da D'Ascia Guglielmo. Deceduto Giuseppe Calise, si costituiva la di lui vedova Maddalena Pernice.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2024/2003, rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali.
Per l'annullamento della decisione testè richiamata propone ricorso la S.a.e.d. s.a.s. che chiede il rinvio della causa, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., ad altra Sezione della Corte di appello partenopea per la decisione sul merito.
Resiste con controricorso Maddalena Pernice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, articolato su tre diversi profili che vanno separatamente esaminati, la ricorrente denuncia "VIOLAZIONE art. 345 c.p.c., (vecchia formulazione) - VIOLAZIONE art. 1988 c.c. - OMESSA INSUFFICIENTE e CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO -". Sostiene la S.a.e.d. che l'art. 345 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 sarebbe stato violato in quanto l'eccezione relativa alla mancanza di firma congiunta del titolo da parte di D'Ascia Guglielmo, "fondata su documento già prodotto in primo grado", sarebbe stata "implicitamente proposta" all'udienza dell'8 giugno 1999 e non sarebbe stata riprodotta nella comparsa conclusionale di 1^ grado "solo per una distrazione del precedente difensore". "Ad ogni buon conto", prosegue la ricorrente, l'art. 345 c.p.c. consentirebbe "la proposizione di nuove eccezioni in grado di appello". Gli argomenti non sono convincenti. In primo luogo, infatti, risulta dalle stesse affermazioni della S.a.e.d. che l'eccezione non è stata proposta in primo grado, mentre non può considerarsi idonea a fondare una "presunzione di proposizione di eccezione" la mera produzione di un documento nel corso del giudizio. D'altra parte, secondo un consolidato indirizzo di questa S. Corte, il vecchio testo dell'art. 345 c.p.c., deve essere interpretato in collegamento con l'art. 342 citato, che pone la regola della specificità dei motivi di gravame allo scopo di delimitare l'estensione del riesame ed indurre il ricorrente a indicarne le ragioni. Ne consegue che l'eccezione tesa alla riforma della sentenza, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, avrebbe potuto essere proposta dall'appellante principale solo nell'atto di appello, mentre non possono considerarsi idonei allo scopo l'addotto deposito del "certificato della Camera di Commercio di Napoli del 13.2.2001 e della copia dell'atto costitutivo della SAED SAS per Notar TIRONE rep. 26478 racc. 7697 del 16.5.1985" (Cass. civ., sez. 2^, 14 dicembre 2005, n, 27574; Cass. civ., sez. 3^, 10 aprile 2003, n, 5673).
Neppure decisivo appare poi il riferimento alla mancanza di potere di Maria Schiano. In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale, ritiene infatti questa S. Corte che spetti al giudice di merito verificare, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo scopo di accertare in concreto se il comportamento tenuto da colui che agiva in nome e per conto della società potesse avere o meno ingenerato nella controparte, considerate anche le modalità di svolgimento del rapporto, il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza. Cass. civ., sez. 1^, 18 febbraio 2000, n. 1817; Cass. civ., sez. 1^, 14 maggio 1999, n. 4774). Nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli tale accertamento è stato correttamente effettuato ed adeguatamente, seppur sinteticamente, motivato e deve pertanto, in questa sede, essere ritenuto insindacabile. Perdono perciò rilievo il richiamo della ricorrente all'art. 1988 c.c. e l'argomento secondo il quale "alla data dei 30 settembre 1989 la Sig.ra SCHIANO MARIA GIUSEPPA da sola" non avrebbe potuto assumere obbligazioni a carico della Saed s.a.s..
Non condivisibile è infine la tesi della ricorrente secondo la quale "la buona fede andava provata da Calise Pasquale". Com'è noto la presunzione di buona fede non è limitata al possesso di beni (art. 1148 c.c.), ma si estende all'ambito contrattuale talché non spettava al Calise provare la propria buona fede, bensì alla S.a.e.d. dimostrare il contrario (Cass. civ., 30 marzo 2006, n. 7536;
Cass. civ., sez. 2^, 22 maggio 2000, n. 6648).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2007